CCNL diverso da quello indicato nel bando: obbligatoria la verifica di equivalenza
di Redazione tecnica - 12/05/2025

Nel caso in cui un concorrente scelga di applicare un CCNL differente da quello richiesto dalla lex specialis, scatta un doppio onere: quello a carico dello stesso operatore, di presentare la dichiarazione di equivalenza del contratto e quello della SA di verificarne l’effettiva corrispondenza in termini economici e di tutele.
Equivalenza del CCNL: verifica obbligatoria
A spiegarlo è il TAR Sicilia con la sentenza del 24 aprile 2025, n. 1335, pronunciandosi in merito a una procedura per l’affidamento di una fornitura, nella quale la lex specialis prevedeva esplicitamente – ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.Lgs. n. 36/2023 ( Codice dei contratti) – l’obbligo di applicare il CCNL “commercio, distribuzione e servizi o equivalente”.
Secondo il ricorrente, l’aggiudicataria aveva indicato, in sede di offerta, l’applicazione del contratto “metalmeccanica-industria”, senza fornire alcuna dichiarazione di equivalenza con quello richiesto dalla lex specialis. Non solo: né la Stazione Appaltante né il RUP avrebbero attivato i necessari controlli previsti dall’art. 11 del d.lgs. 36/2023.
Sarebbero quindi stati violati i commi 3 e 4 del citato articolo, che disciplinano espressamente l’ipotesi in cui l’operatore economico indichi un contratto diverso da quello richiesto. La mancanza di dichiarazione e verifica dell’equivalenza avrebbero dovuto determinare l’esclusione dell’offerta, in quanto non seria né congrua, soprattutto alla luce dell’elevato impatto della manodopera sul costo complessivo del servizio.
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