CCNL diverso da quello indicato nel bando: obbligatoria la verifica di equivalenza
La sentenza del TAR Sicilia: illegittima l'aggiudicazione senza controllare che l'OE garantisca effettivamente le tutele economiche e sociali del contratto richiesto nella lex specialis
Il principio di applicazione dei CCNL di settore
Nel valutare la questione, il giudice amministrativo ha richiamato la ratio e il contenuto dell’art. 11, che rappresenta un presidio a garanzia delle tutele economiche e normative dei lavoratori impiegati negli appalti pubblici.
In particolare la norma:
- al comma 1 impone l’applicazione del contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono le prestazioni, stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
- al comma 2 obbliga le stazioni appaltanti a indicare in gara il CCNL da applicare, in conformità al comma 1;
- al comma 3 ammette che l’operatore economico possa applicare un contratto diverso, a condizione che garantisca le stesse tutele previste da quello indicato dalla SA;
- al comma 4 impone, in caso di differente CCNL, l’obbligo di presentare una dichiarazione di equivalenza delle tutele, da verificarsi con le modalità di cui all’art. 110 del Codice (verifica dell’anomalia dell’offerta).
In assenza di tale dichiarazione e della relativa verifica, la SA non può procedere all’aggiudicazione.
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