CILA-Superbonus 110% (CILAS): approvata la nuova modulistica

di Gianluca Oreto - 04/08/2021

Come da programma, in data odierna il Dipartimento della Funzione Pubblica ha approvato il tanto atteso modello di CILA-Superbonus 110% (CILAS), necessario per gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

Superbonus 110%: gli interventi senza demolizione e ricostruzione

Ricordiamo, infatti, che a seguito della conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR), sono entrate in vigore le ultime modifiche apportate all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tra le diverse modifiche e correzioni arrivate a seguito della conversione in legge, spiccano quelle relative al comma 13-ter e l'inserimento dei due nuovi commi 13-quater e 13-quienquies che, in buona sostanza, prevedono un regime speciale sia edilizio che fiscale per gli interventi di superbonus 110% che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell'intero edificio, anche se riguardano parti strutturali e prospetti.

A questi interventi viene adesso riconosciuta la definizione di "manutenzione straordinaria" per la quale, in deroga alle disposizioni previste dal DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il Decreto Rilancio prevede una nuova "comunicazione" denominata CILA-Superbonus 110%.

All'interno di questa comunicazione:

  • non dovrà essere più dichiarato lo stato legittimo dell'immobile (ma in realtà già il modulo CILA ordinario nazionale non lo prevedeva, erano state alcune Regioni ad inserirlo nel processo di recepimento del modello nazionale);
  • dovranno essere indicati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Nelle more della definizione del nuovo modello CILAS, alcune Regioni (vedi l'Emilia Romagna) si erano già attrezzate, fornendo indicazioni ai tecnici per la presentazione della comunicazione ai sensi dell’art. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, come modificato dall’art. 33 del D.L. n. 77/2021.

La struttura della nuova CILAS e gli allegati

La nuova CILAS si compone delle seguenti sezioni:

  • i dati del titolare (in caso di più titolari, la sezione è ripetibile nell’allegato “SOGGETTI COINVOLTI”)

  • i dati del condominio / ente / onlus / altro soggetto (eventuale)

  • i dati del procuratore/delegato (compilare in caso di conferimento di procura)

CILAS: le dichiarazioni

Le dichiarazioni (artt. 46 e 47 del DPR. n. 445/2000) per:

  • Titolarità dell’intervento

  • Opere su parti comuni o modifiche esterne

CILAS: la comunicazione

La comunicazione relativa a:

  • Presentazione della comunicazione di inizio dei lavori asseverata

  • Qualificazione dell’intervento

  • Localizzazione dell’intervento

  • Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile

  • Tecnici incaricati

  • Impresa esecutrice dei lavori

  • Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

    Il quadro i) sul rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro può essere adattato sulla base delle previsioni della disciplina regionale.
  • Rispetto della normativa sulla privacy

CILAS: Le dichiarazioni del progettista

Le dichiarazioni del progettista circa:

  • Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

  • Altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni ecc.

  • Autorizzazioni/Atti di assenso da acquisire


    Nel caso di interventi strutturali, indicare nel quadro 2 o 3, rispettivamente, ove previste, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al D.P.R. n. 380/2001, di cui si richiede il rilascio con la presente CILA-Superbonus, ai fini degli interventi di cui all’art. 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020.

L'asseverazione del progettista resa nella formula classica "Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo, ASSEVERA che gli interventi, compiutamente descritti nell’elaborato progettuale o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia". Una nota riporta pure che "Ai sensi dell’articolo 33 del D.L. n. 77/2021, non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo, di cui all’articolo 9-bis del d.P.R. n. 380/2001".

CILAS: il quadro riepilogativo degli allegati

Nel quadro riepilogativo della documentazione da allegare alla CILA-Superbonus sono indicati:

 

 

Con la nota che "L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello".

In allegato la modulistica completa.



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Documenti Allegati

Modello CILA-Superbonus