Codice dei contratti pubblici: modifiche continue, coerenza smarrita

di Gianluca Oreto - 14/05/2025

Doveva essere il nuovo pilastro normativo degli appalti pubblici, un Codice “chiaro”, “digitale”, “semplificato”, “autoapplicativo”. Eppure, a poco più di un anno dalla sua entrata in vigore, il D.Lgs. n. 36/2023 ha già subito otto interventi correttivi, modificativi o integrativi. E non si tratta solo di piccoli ritocchi. Alcune modifiche hanno alterato principi, altre introdotto eccezioni settoriali, altre ancora... hanno creato autentici cortocircuiti normativi.

Il risultato? Una stratificazione normativa che smentisce ogni ambizione di coerenza e che trasmette un messaggio chiaro: la tecnica legislativa in Italia è diventata l’arte del provvisorio.

Le otto modifiche (finora) al nuovo Codice dei contratti

Ecco, in ordine cronologico, l’elenco completo degli interventi che hanno già modificato il D.Lgs. n. 36/2023:

  • art. 2, comma 1, D.L. 29 maggio 2023, n. 57 (confermato dalla L. n. 87/2023, art. 6, comma 2-bis) - Modifica dell’art. 108, comma 7;
  • art. 15-quater, comma 1, lett. a) e b), D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con L. 27 novembre 2023, n. 170 - Modificati gli articoli 16, comma 1 e 73, comma 4.
  • art. 40, comma 1, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con L. 29 aprile 2024, n. 56 - Modifica dell’art. 6, comma 2, Allegato II.14;
  • D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. “Primo correttivo”) - Intervento organico di revisione e aggiornamento.
  • art. 7, comma 1, D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, convertito con L. 21 febbraio 2025, n. 16 - Modifica dell’art. 63, comma 4.
  • art. 20, comma 1, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con L. 9 maggio 2025, n. 69 - Modifica dell’art. 8, Allegato I.11;
  • art. 7, comma 3, L. 18 marzo 2025, n. 40 - Aggiunta della lettera f-bis) all’art. 221, comma 4 – in materia di ricostruzioni post-calamità.
  • art. 11, comma 1, L. 4 aprile 2025, n. 42 - Inserito un nuovo comma 4-bis all’art. 136 (peccato che un comma 4-bis esistesse già dal D.Lgs. n. 209/2024).

Il paradosso è evidente: un Codice nato con l’obiettivo di evitare le interpretazioni a cascata, ridurre i rinvii e garantire applicazione immediata, è diventato uno strumento in costante riscrittura. Con ogni legge di settore si aggiunge un’eccezione, una deroga, una specificità.

E non stiamo parlando di circolari o regolamenti attuativi, ma di leggi primarie che agiscono in modo disordinato su singoli articoli, creando una trama normativa sempre più fragile.

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