Codice dei contratti pubblici: modifiche continue, coerenza smarrita

Otto interventi legislativi in due anni hanno già modificato il D.Lgs. n. 36/2023, tra deroghe settoriali e commi duplicati. Il Codice nato per semplificare è già ostaggio della stratificazione normativa.

di Gianluca Oreto - 14/05/2025

Due commi 4-bis: la pietra tombale sulla coerenza

Il caso più eclatante resta quello dell’art. 136: la Legge 4 aprile 2025, n. 42 ha inserito un nuovo comma 4-bis per includere tra i beneficiari degli incentivi tecnici anche ufficiali superiori e generali. Ma lo stesso codice conteneva già un comma 4-bis, introdotto dal primo correttivo D.Lgs. n. 209/2024, dedicato ad altri aspetti delle attività incentivabili.

Due commi, stessa numerazione, stesso articolo. Non è un errore: è la dimostrazione di una legislazione senza presidio, senza controllo e senza visione.

Di seguito i due commi 4-bis:

4-bis. All'esecuzione dei contratti nei settori della difesa e della sicurezza non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo. (comma inserito dall'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024)

4-bis. In deroga all'articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l'incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell'allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. (comma inserito dall'art. 11, comma 1, della Legge n. 42/2025)

© Riproduzione riservata