Concessioni sotto soglia e principio di rotazione: i limiti all’affidamento diretto
di Redazione tecnica - 18/06/2025

Quando un ente pubblico può affidare direttamente una concessione di servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria? È legittimo ricorrere a un affidamento temporaneo per ragioni d’urgenza, in attesa dell’espletamento di una procedura di gara? E soprattutto: quali regole si applicano alle concessioni rispetto agli appalti?
Domande che si pongono spesso nella prassi amministrativa, specie in situazioni in cui è necessario garantire la continuità di un servizio. La risposta non è comunque sempre scontata, soprattutto alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha introdotto una disciplina autonoma e specifica per le concessioni, tanto sotto il profilo sostanziale (per l’assunzione del rischio operativo da parte del concessionario), quanto procedurale, escludendo ogni possibilità di “appaltizzazione” delle concessioni.
Appalti e concessioni di servizi: due istituti differenti
La conferma arriva con la sentenza del TAR Sicilia del 27 maggio 2025, n. 1165, in relazione al ricorso contro un affidamento diretto disposto in urgenza per un servizio che in realtà, piuttosto che un appalto, configurava appunto una concessione.
Nel caso in esame, alla scadenza del contratto di gestione della struttura, la SA aveva avviato una procedura negoziata sottosoglia ex art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, pubblicando un avviso per la raccolta delle manifestazioni d’interesse. Contestualmente, e con lo stesso atto deliberativo, disponeva l’affidamento diretto, per un massimo di nove mesi, della gestione del servizio ad altro operatore, invocando l’urgenza e la necessità di garantire la continuità assistenziale.
Secondo la SA, il valore stimato della prestazione (sotto i 140mila euro) e la situazione contingente avrebbero giustificato il ricorso all’art. 50, comma 1, lett. b) e c), e all’art. 76, comma 2, lett. b), del Codice.
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