Contributo di costruzione: quando scatta l’esonero?
di Redazione tecnica - 13/05/2025

Un impianto di trattamento rifiuti privato può beneficiare dell’esonero dal contributo di costruzione? Quali sono i presupposti normativi per rientrare nell’ipotesi di esclusione prevista dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)? E basta la semplice strumentalità al servizio pubblico per legittimare l’agevolazione?
Contributo di costruzione e impianto trattamento rifiuti: la sentenza del Consiglio di Stato
Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2859 del 3 aprile 2025, che ci consente di approfondire il tema dell’esonero dal contributo di costruzione per impianti realizzati da soggetti privati, facendo chiarezza sui requisiti che legittimano l’applicazione dell’art. 17, comma 3, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001.
Il caso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato prende le mosse da un ricorso promosso da una società privata, titolare di un impianto di trattamento e recupero rifiuti, autorizzato ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente). A seguito del rilascio del titolo edilizio, il Comune aveva quantificato e richiesto il pagamento del contributo di costruzione. La società si era opposta, sostenendo che l’intervento rientrasse tra le ipotesi di esonero previste dalla prima parte della lett. c), comma 3, dell’art. 17 del Testo Unico Edilizia. Il TAR aveva accolto la tesi del privato, ma il Comune ha impugnato la decisione. Il Consiglio di Stato ha ribaltato l’esito del primo grado.
Ricordiamo che l’art. 17 del Testo Unico Edilizia disciplina le ipotesti di riduzione o esonero dal contributo di costruzione. In particolare, ai sensi della citata lettera c) del comma 3, è previsto che il contributo di costruzione non è dovuto “per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”.
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