Contributo di costruzione: quando scatta l’esonero?

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti dell’art. 17, comma 3, lett. c) del Testo Unico Edilizia relativamente alle condizioni per l’esonero dal contributo di costruzione

di Redazione tecnica - 13/05/2025

La linea interpretativa del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente chiarito che l’esonero dal contributo di costruzione richiede due condizioni concorrenti:

  • un vincolo oggettivo e indissolubile tra l’opera e l’erogazione del servizio pubblico;
  • l’inserimento dell’intervento all’interno di una pianificazione urbanistica pubblica.

Non è sufficiente, ha spiegato il Collegio, la semplice strumentalità dell’intervento al servizio pubblico, né la possibilità futura che l’opera diventi pubblica per effetto di convenzioni o accordi. Il discrimine è nella “diretta contribuzione” dell’opera all’erogazione di un servizio pubblico, con modalità oggettive e immediatamente riconoscibili.

In particolare, è stato ribadito che “l’opera deve contribuire con vincolo indissolubile all’erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale, né la mera agevolazione della fruizione del servizio”.

Nel caso dell’impianto di trattamento rifiuti oggetto del ricorso, è emerso che:

  • l’intervento era realizzato da un soggetto privato, per finalità lucrative;
  • non era presente alcuna convenzione con l’amministrazione che ne sancisse il carattere pubblico;
  • mancava qualsiasi previsione dell’opera negli strumenti urbanistici comunali, trattandosi di una “variante puntuale” derivante dall’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del Codice Ambientale.
© Riproduzione riservata