Costi della manodopera: sono ribassabili?

di Redazione tecnica - 18/06/2025

Una delle questioni più dibattute in ambito di lavori pubblici è la possibilità di ribasso sui costi della manodopera rispetto al valore complessivo dell’appalto, con scelte da parte della giurisprudenza e delle SA non sempre univoche.

In vigenza del nuovo Codice dei Contratti (d.Lgs. n. 36/2023), si sta sempre più affermando il principio secondo cui i costi della manodopera possono essere ribassati, purché l'indicazione di una cifra inferiore sia giustificata in maniera congrua.

Appalti pubblici: come ribassare i costi della manodopera?

A spiegarlo è il TAR Basilicata con la sentenza del 13 giugno 2025, n. 360, con cui ha respinto il ricorso di un OE, originario aggiudicatario di una procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36/2023, per incongruità dell’offerta economica sulla quale aveva offerto un ribasso del 45%.

Nel disciplinare, la stazione appaltante aveva dettagliato l’importo complessivo dell’appalto – pari a € 205.288,54 – suddiviso come segue:

  • € 138.331,47 per le prestazioni di conduzione (ribassabili),
  • € 66.657,07 per costi della manodopera (non ribassabili),
  • € 300,00 per oneri della sicurezza (non ribassabili).

Nel modello di offerta economica era richiesto un “ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara”. La ricorrente ha indicato un ribasso del 45%, ma ha successivamente chiarito, in sede di giustificazioni ex art. 110, comma 3, che tale ribasso si riferiva soltanto alla quota sulle prestazioni di conduzione al netto della manodopera, determinando così un prezzo offerto di circa € 106.378,10. Per la SA, invece, il ribasso offerto andava inteso sull’intero importo da assoggettare a ribasso – come chiarito anche dall’ANAC – e l’effettivo prezzo offerto risultava di soli € 76.382,31.

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