Costi della manodopera: sono ribassabili?

Sebbene i costi della manodopera siano scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, non si esclude che essi possano essere inferiori a quanto indicato dalla stazione appaltante. Vediamo quando e perché

di Redazione tecnica - 18/06/2025

Costi della manodopera e ribasso: cosa prevede il Codice Appalti

L’articolo 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 disciplina con chiarezza il trattamento dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza, stabilendo che “sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”.

Tuttavia, la norma non va letta nel senso che tali voci siano escluse dal calcolo del valore complessivo dell’appalto, ma semplicemente che non possono essere oggetto di ribasso diretto. Resta comunque fermo che il ribasso percentuale offerto dall’operatore economico si applica all’importo complessivo del contratto, che include anche i costi della manodopera (pur se vincolati) come componente interna.

Il legislatore, peraltro, consente al concorrente di giustificare ribassi complessivi anche molto elevati dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale o economie di scala, ma sempre nel rispetto dei minimi inderogabili di legge.

Coerentemente, l’art. 108, comma 9, del medesimo decreto, impone – a pena di esclusione – che l’operatore economico indichi espressamente e separatamente nell’offerta economica sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali per la sicurezza, quale misura a garanzia della trasparenza dell’offerta e della sua sostenibilità. Il mancato rispetto di tale obbligo formale comporta, in automatico, l’inammissibilità dell’offerta.

Insieme, le due disposizioni tracciano una linea netta: l’operatore deve formulare l’offerta tenendo conto dell’intero importo contrattuale e non solo della quota ritenuta “ribassabile”, nel rispetto di una struttura economica trasparente, coerente con la lex specialis e sostenibile sotto il profilo tecnico-organizzativo.

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