Dichiarazioni infedeli al Catasto: professionista condannato

di Redazione tecnica - 05/01/2023

La presentazione di false dichiarazioni all’ufficio del catasto sullo stato dei luoghi in relazione a un intervento (per altro totalemente abusivo) configura il reato di falso ideologico, come previsto dall’art. 481 del codice penale.

False attestazioni all'ufficio del Catasto: la Cassazione conferma il reato di falso ideologico

Lo conferma la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47666/2022 della III sez. Penale, in relazione al ricorso presentato da due professionisti contro la sentenza della Corte di Appello, che li aveva condannati per i reati di cui all'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e 181, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) per aver realizzato, in territorio paesaggisticamente vincolato opere edilizie abusive in assenza o in difformità rispetto al permesso di costruire ed all'autorizzazione paesaggistica.

Nell’ambito del processo, uno dei due imputati è stato appunto condannato per falso ideologico di cui all’art. 481 del codice penale, per aver presentato all'Ufficio del catasto fabbricati, nella qualità professionale di ingegnere, tre dichiarazioni, con allegate planimetrie, che rappresentavano falsamente lo stato dei luoghi. Secondo il ricorrente la condanna sarebbe stata illegittima perché le planimetrie catastali non hanno finalità probatoria e, pertanto, le attestazioni fornite al catasto dal professionista non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentato e non possono dunque integrare il reato contestato.

Abusi edilizi in zona vincolata: si tratta sempre di variazioni essenziali

La Cassazione ha respinto il ricorso su tutti i fronti: in primo luogo ha confermato un notevole aumento di cubatura, pari al 94% rispetto al 20% dichiarato dai ricorrenti, con cambio di destinazione d’uso dell’edificio da agricolo a residenziale, oltre a ribadire la necessità del permesso di costruire, ex art. 10, comma 1, lett. c), T.U.E. e dell’autorizzazione paesaggistica, trattandosi di ristrutturazione edilizia c.d. "pesante" che, in zona vincolata, ha determinato la trasformazione di un piccolo manufatto agricolo diruto in un ben più ampio e voluminoso bilocale ad uso residenziale.

Sul punto, gli ermellini hanno anche ricordato che, in presenza di interventi edilizi in zona paesaggisticamente vincolata, ai fini della loro qualificazione giuridica e dell'individuazione della sanzione penale applicabile, è indifferente la distinzione tra interventi eseguiti in difformità totale o parziale ovvero in variazione essenziale, in quanto l'art. 32, comma 3, T.U.E. prevede espressamente che tutti gli interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico eseguiti in difformità dal titolo abilitativo, inclusi quelli eseguiti in parziale difformità, si considerano come variazioni essenziali e, quindi, quali difformità totali. Ciò significa che il reato di cui all'art. 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio si configura rispetto a lavori di qualsiasi genere eseguiti sui beni muniti di tutela paesaggistica, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, senza che assuma rilievo la distinzione tra le ipotesi di difformità parziale e totale rilevante invece nella disciplina urbanistica.

La contestazione del falso ideologico

Per quanto riguarda il reato di falso ideologico, la Cassazione ha precisato che è fuori da alcun dubbio che le dichiarazioni circa lo stato di fatto di beni immobili presentate all'Ufficio del catasto da un professionista iscritto all'albo, che alleghi planimetrie riproducenti lo stato dei luoghi, abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilità di quell'Ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri di deontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fare affidamento per l'aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti.

Né, per confermare il contrario, spiegano i giudici di Piazza Cavour, vale richiamare il regime di prova dei certificati catastali, posto che, mentre non può dubitarsi della natura fidefacente di tali certificati rispetto alle informazioni e ai dati in possesso dell'ufficio che vengono documentalmente attestati, altro è il valore probatorio degli elementi in tal modo certificati, considerata la possibile non conformità del contenuto di tali atti all'effettiva realtà rappresentata.



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