Testo Unico Edilizia: la deroga agli standard urbanistici è illegittima?

di Redazione tecnica - 20/03/2022

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1949/2022, la questione di legittimità sull’art. 2-bis, comma 1 e comma 1-bis del D.P.R. n. 380/2001(Testo Unico Edilizia) inerente la deroga concessa alle Regioni sui cosiddetti standard urbanistici previsti dal D.M. n. 1444/1968.

Deroga a standard urbanistici: la questione alla Corte Costituzionale

La questione nasce dall’appello presentato al Consiglio di Stato da una società, proprietaria di una vasta area in una porzione ricadente nel Piano di Governo del Territorio disposto da un Comune e nel quale la distanza tra gli edifici prevista era differente rispetto a quella stabilita dagli standard urbanistici. Il Comune aveva infatti previsto uno standard pari al 55% della superficie del compendio, notevolmente superiore al limite minimo del 10%, individuato per le aree destinate ad insediamenti industriali o assimilati dall’articolo 5 del d.m. n. 1444/1968, in applicazione invece della legge regionale vigente e ai sensi dell’art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001.

La deroga nel Testo Unico Edilizia

In particolare, il dubbio interpretativo dei giudici di Palazzo Spada nasce dall’introduzione, con il D.L. n. 32/2019 (c.d. "Decreto Sblocca-cantieri"), convertito dalla legge n. 55/2019, del comma 1-bis nell’art. 2-bis, secondo cui le disposizioni del comma 1 “sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio”, fermo restando che il tenore testuale del comma 1 rimane inequivoco nel ricollegare il potere di deroga al d.m. n. 1444/1968 alla possibilità riconosciuta alle Regioni e alle Province autonome di “dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”.

Il contrasto tra normativa statale e deroga alle regioni

Al riguardo, il Consiglio ha specificato che in materia del governo del territorio, le leggi regionali deveno rispettare le norme di principio della legislazione statale: il nono comma dell’articolo 41-quinquies della legge n. 1150/1942, da cui poi è disceso il disposto del DM n. 1444/1968, ha espresso l’esigenza che le dotazioni di spazi pubblici, infrastrutture, servizi etc. rispondano a criteri di definizione omogenei su tutto il territorio nazionale, non essendo costituzionalmente ammissibile che possano esservi discrasie anche vistose tra Regione e Regione, in virtù dei diversi rapporti e parametri liberamente individuabili dalle diverse legislazioni regionali.

Con l’introduzione però dell’articolo 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, avvenuta con il D.L. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, il carattere cogente delle anzi dette disposizioni dell’articolo 41-quinquies della legge n. 1150/1942 e delle disposizioni regolamentari che ne discendono sembrano essere state eutralizzate.

L’articolo sembra quindi incompatibile con l’art. 117, terzo comma, Cost. perché "la nuova disposizione statale introdotta nel 2013, intervenendo in materia di competenza concorrente senza porre alcun confine di principio al potere di deroga attribuito a tutte le regioni rispetto alle preesistenti norme statali, senza assolvere alla funzione propria attribuita dalla Costituzione allo Stato di individuare i principi, rende certamente possibili legislazioni regionali molto diverse tra di loro".

In questo modo sarebbe consentito a ciascuna Regione di dettare regole autonome e disomogenee in materia di dimensionamento delle aree a destinazione residenziale, degli spazi pubblici, delle infrastrutture, del verde pubblico etc.

Oltretutto, questo sembra in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, perché incide anche sul regime proprietario dei suoli, che risulta potenzialmente assoggettato a regole differenti nelle diverse Regioni anche a fronte della stessa destinazione urbanistica e e della stessa tipologia di interventi edilizi.

Ecco quindi che il Consiglio ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione sulla legittimità dell'art. 2-bis del Testo Unico Edilizia, fermo restando che un suo eventuale profilo di incompatibilità avrà delle importanti ripercussioni su quanto disposto dalle Regioni facendo riferimento a questa norma.

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