DURC, contratti collettivi e appalti pubblici: cosa cambia con l’art. 11 del Codice dei contratti

di Giada Mazzanti - 21/05/2025

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è l’attestato che certifica, su tutto il territorio nazionale, la regolarità contributiva delle imprese rispetto al corretto versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse.

Il DURC e il CCNL

La giurisprudenza amministrativa lo ha qualificato come dichiarazione di scienza ai sensi dell’art. 2700 del Codice civile e, in chiave di politica del diritto, il DURC è stato fortemente funzionalizzato al sistema degli appalti pubblici.

È bene ricordare che il DURC, come il certificato di congruità, rappresenta una verifica di secondo livello, che presuppone una corretta contribuzione determinata dall’applicazione del Contratto collettivo di lavoro.

Ecco perché il principio di applicazione dei CCNL di settore, previsto dall’art. 11 del nuovo Codice dei contratti pubblici, riveste un ruolo fondamentale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale impiegato nell’appalto o nella concessione, previa valutazione:

  • della stretta connessione tra l’ambito di applicazione del contratto e le prestazioni oggetto dell’appalto;
  • del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Nel nostro ordinamento giuslavoristico e previdenziale permangono ancora forti criticità: è necessario investire con urgenza nella digitalizzazione e nella trasparenza per prevenire il contenzioso.

Una questione non secondaria è la sovrapposizione tra CCNL sottoscritti da organizzazioni comparativamente rappresentative, con impatti sul costo del lavoro in relazione a classificazione del personale, ambito di competenza e codici Ateco. A tal proposito, si segnala l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025, operativa a livello amministrativo dal 1° aprile 2025.

Altro tema rilevante è la diffusione del cosiddetto “dumping contrattuale”, dovuto all’applicazione di contratti non leader sottoscritti da organizzazioni con minore rappresentatività.

Il correttivo non ha modificato l’istituto dell’intervento sostitutivo retributivo e contributivo, che si attiva in caso di inadempienza risultante dal DURC, anche per il personale impiegato da subappaltatori o titolari di cottimi.

Tuttavia, permane una criticità: il DURC certifica la regolarità complessiva dell’impresa (INPS, INAIL e Casse Edili), non quella riferita esclusivamente al personale impiegato in uno specifico appalto. È auspicabile una armonizzazione normativa su questo punto.

La più recente giurisprudenza ha confermato che i certificati DURC e DURF hanno natura di dichiarazioni di scienza e costituiscono atti di attestazione con efficacia probatoria fino a querela di falso, imponendosi alle stazioni appaltanti (Cons. St., Ad. Plen. 24.04.2024, n. 7).

Il DURC è requisito da possedere dal momento della presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto e per tutta la fase esecutiva (Cons. St., Ad. Plen. 20.07.2015, n. 8; Sez. V, 2.05.2022, n. 3439).

Con comunicazione del 4 settembre 2024, ANAC ha annunciato l’inserimento del DURC in sola consultazione nel Fascicolo virtuale dell’Operatore economico, pur senza possibilità, al momento, di inoltrare nuove richieste.

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