DURC, contratti collettivi e appalti pubblici: cosa cambia con l’art. 11 del Codice dei contratti
Il nuovo art. 11 del Codice dei contratti pubblici rafforza il principio di applicazione del CCNL di settore ai fini del DURC: ecco tutte le novità su regolarità contributiva, responsabilità solidale e equivalenza delle tutele.
Il Pre-DURC
Una recente innovazione è la funzionalità “Pre-DURC”, che consente alle aziende di monitorare anticipatamente eventuali irregolarità contributive INPS e INAIL, grazie a notifiche preventive (INPS messaggi n. 4693/2023 e n. 3662/2024, INAIL nota prot. n. U.60010.06/06/2024.0005544).
Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire che ai lavoratori in subappalto siano assicurate le medesime tutele normative ed economiche. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, salvo le eccezioni di cui all’art. 119, comma 11, lett. a) e c) del Codice.
Il lavoratore ha titolo per agire contrattualmente contro il datore di lavoro al fine di accertare la debenza dei contributi omessi, anche in assenza di danni previdenziali e senza necessità di coinvolgere l’INPS (Cass., ord. 2.05.2024, n. 1173).
Con il d.l. n. 19/2024, convertito nella l. n. 56/2024, è stato introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che riconosce al personale impiegato in appalto o subappalto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal CCNL stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Tale responsabilità solidale è stata estesa anche a casi di somministrazione, appalto e distacco non regolare.
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