Elementi essenziali dell’affidamento diretto: mancata verifica e falso ideologico

di Pier Luigi Girlando - 01/07/2025

Come noto l’affidamento di un contratto pubblico non può prescindere dal possesso di requisiti di ordine generale (artt, 94, 95 e 98 D.Lgs. n. 36/2023) e, laddove previsti/richiesti dal bando, di carattere speciale (art.100 D.Lgs. n. 36/2023).

L’attestazione di tali requisiti avviene tramite una dichiarazione degli operatori economici, resa ai sensi del DPR 445/2000, successivamente sottoposta a controllo/verifica ante aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante. Nel caso affrontato con il presente contributo, tuttavia, non si discute di requisiti morali e/o di partecipazione strictu sensu intesi, bensì di quegli elementi che configurano una “pregressa esperienza documentata e idonea all’esecuzione delle prestazioni contrattuali”, così come definito dall’art. 50, comma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Gli elementi essenziali a base dell’affidamento diretto

Questione, quella della pregressa esperienza in caso di affidamento diretto, affrontata di recente dalla Corte di Cassazione Penale (sentenza 17 gennaio 2025, n. 2153) che - nel ribadire la centralità dell’atto unico equivalente (determina unica) in caso di affidamento ai sensi dell’art. 50 co1 lettere a) e b) del Dlgs 36/2023 - ha sottolineato l’importanza, lungi dall’assumere una funzione meramente di stile, delle attestazioni che, anche implicitamente, il Responsabile Unico di Progetto (RUP) dichiara con la determina.

È bene ribadire, infatti, che a differenza delle procedure di gara o comunque comparative disciplinate dal Codice (procedure ordinarie, procedure in deroga, procedure negoziate) per l’affidamento diretto il legislatore ha previsto un corredo di elementi minimi che devono necessariamente sussistere e, in assenza dei quali, non viene garantito nemmeno il rispetto dei principi generali posti a presidio della normativa sottosoglia.

Ci riferiamo, nel caso specifico, alla pregressa esperienza che il fornitore individuato senza gara deve possedere per ricevere l’appalto/contratto in via diretta. Oltre a questo, ricordiamo, l’assenza di una competizione tra una pluralità di operatori è controbilanciata, come previsto dall’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, da:

  • motivazione in ordine alla scelta del fornitore resa ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990;
  • indicazione dell’importo della commessa;
  • possesso dei requisiti di ordine generale, fermo restando le semplificazioni in ordine alle verifiche ai sensi dell’art. 52 in caso di micro affidamenti entro 40.000 euro);
  • rispetto dei requisiti qualitativi previsti dall’art. 50 co 1 CCP (pregressa esperienza, per l’appunto);
  • rispetto dei requisiti quantitativi previsti dall’art. 50 co 1 CCP (le soglie che consentono l’affidamento diretto, ovvero 150.000 euro per llpp e 140.000 euro per f/s);
  • rispetto del principio di rotazione.
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