Gestione annotazioni nel casellario informatico: il TAR bacchetta ANAC

di Redazione tecnica - 15/05/2025

No a un casellario informatico ridotto a una “mera bacheca” per la trascrizione delle segnalazioni delle stazioni appaltanti: ad affermarlo con la sentenza del 13 maggio 2025, n. 9151, è il TAR Lazio, dichiarando l'illegittimità del Regolamento ANAC per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici, adottato con delibera del 20 giugno 2023, n. 272 laddove non prevede un'attività preliminare di verifica delle informazioni fornite dalle Stazioni Appaltanti.

Annotazioni casellario informatico: le responsabilità di ANAC

La questione nasce nell'ambito del contenzioso promosso da un OE, aggiudicatario di un appalto integrato e che aveva segnalato gravi criticità progettuali che avevano reso impossibile la consegna nei tempi stabiliti. Da qui la scelta dalla stazione appaltante di disporre la risoluzione unilaterale del contratto e la trasmissione della segnalazione all’ANAC tramite il modello “C”. L’annotazione è stata poi inserita nell’area B del casellario informatico, senza che l’operatore economico fosse messo a conoscenza né invitato a presentare controdeduzioni. L’impresa ha così impugnato l’annotazione e, contestualmente, le disposizioni regolamentari che ne avevano consentito l’automatica trascrizione.

Il TAR ha dato ragione all’operatore, ritenendo che l’art. 5, comma 3, del regolamento adottato da ANAC con delibera del 20 giugno 2023, n. 272 è illegittimo nella parte in cui attribuisce alle stazioni appaltanti il potere sostanziale di iscrivere informazioni nel casellario, relegando l’Autorità a mero esecutore materiale delle segnalazioni ricevute.

Il regolamento risulta così in contrasto con l’art. 222, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023, che attribuisce esplicitamente ad ANAC la competenza esclusiva a disporre le iscrizioni nel casellario, previo accertamento e valutazione delle informazioni ricevute.

L'annotazione, pur non avendo carattere interdittivo, comporta effetti potenzialmente lesivi della reputazione dell’operatore economico, incidendo sulla sua competitività e sulla possibilità di partecipare alle future gare. Ne discende, per costante giurisprudenza, la necessità di garantire il contraddittorio procedimentale ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, anche nei procedimenti non sanzionatori, specie quando si tratta di iscrizioni che riflettono una valutazione di inaffidabilità professionale.

 

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