Gestione annotazioni nel casellario informatico: il TAR bacchetta ANAC

Il quadro normativo tra Codice dei contratti e Regolamento ANAC: non si può ridurre il casellario a una sorta di bacheca utilizzabile liberamente dalle stazioni appaltanti

di Redazione tecnica - 15/05/2025

Annotazione al casellario: le previsioni del Codice Appalti e del Regolamento ANAC

Le coordinate normative della sentenza sono rappresentate dall’art. 222 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In particolare:

  • il comma 10 attribuisce ad ANAC la competenza esclusiva a ricevere, valutare e iscrivere le informazioni rilevanti nel casellario, ivi incluse le annotazioni concernenti la decadenza dell’affidamento, la risoluzione del contratto, la mancata esecuzione per fatto dell’affidatario, e altri fatti rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità degli operatori economici;
  • il comma 11 prevede che l’iscrizione nel casellario può avvenire anche su richiesta delle stazioni appaltanti, ma solo “previa istruttoria svolta dall’Autorità”, con conseguente necessità di garantire il contraddittorio e di motivare il provvedimento finale.

Il regolamento attuativo adottato da ANAC è quello approvato con la delibera del 20 giugno 2023, n. 272, recante il “Regolamento per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

In particolare, l’art. 5, comma 3, prevede che “in caso di segnalazione da parte della stazione appaltante a mezzo del modello ‘C’, l’annotazione è disposta d’ufficio nel casellario informatico nella sezione B”, senza alcuna istruttoria preliminare da parte dell’Autorità e senza attivazione del contraddittorio.

Ed è questa disposizione che il TAR ha ritenuto illegittima per violazione del principio di legalità, del diritto al contraddittorio e del ruolo istituzionale dell’ANAC quale soggetto terzo e imparziale deputato alla gestione del casellario.

 

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