Guida al Superbonus 110% aggiornata dall’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 03/10/2021

Mentre si parla già di proroghe, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua guida fiscale al superbonus 110%. Le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) hanno necessitato di un restyling alla guida alle detrazioni del 110% che arriva già alla sua quarta edizione in 18 mesi.

Superbonus 110%: le 4 guide dell’Agenzia delle Entrate

Appare utile ricordare, infatti, che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate si era immediatamente attivata con la pubblicazione della prima edizione della guida a cui ne sono seguite altre tre:

Superbonus 110%: la struttura della guida dell’Agenzia delle Entrate

La struttura della guida del Fisco al Superbonus 110% rimane sostanzialmente invariata e si compone dei seguenti capitoli:

  1. INTRODUZIONE
  2. L’AGEVOLAZIONE
    • In cosa consiste
    • Cumulabilità con altre agevolazioni
  3. CHI PUÒ USUFRUIRNE
  4. LA MISURA DELLA DETRAZIONE
  5. INTERVENTI AGEVOLABILI
    • INTERVENTI PRINCIPALI O TRAINANTI
    • Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
    • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
    • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari
    • Interventi antisismici (sismabonus)
    • INTERVENTI AGGIUNTIVI O TRAINATI
    • Interventi di efficientamento energetico
    • Eliminazione delle barriere architettoniche
    • Installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
    • Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  6. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPERBONUS
  7. ALTERNATIVE ALLE DETRAZIONI
    • Interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto
  8. I CONTROLLI DELL’AGENZIA
  9. ADEMPIMENTI
    • Le nuove semplificazioni
    • Visto di conformità e asseverazioni
    • Documenti da trasmettere
    • Esposizione cartello presso il cantiere
  • Tabelle riepilogative
  • Casi pratici
  • Domande e risposte
  • Per saperne di più

Superbonus 110%: le nuove semplificazioni

Un intero paragrafo è dedicato alle semplificazioni arrivate dalla conversione in legge del Decreto Semplificazioni che, ricordiamo, ha previsto un regime speciale (edilizio e fiscale) per gli interventi di superbonus 110% (eco, sisma, trainanti e trainati) che riguardano anche strutture e prospetti ma che non prevedano demolizione e ricostruzione dell’edificio.

In particolare, il Fisco ricorda che questa particolare tipologia di interventi di superbonus 110% rientra tra quella prevista all’art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), ovvero manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (la CILAS).

Nella CILAS devono essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, ovvero va attestato che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.

La presentazione della CILA non richiede “l’attestazione dello stato legittimo” previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr n. 380/2001. Per questi interventi le ipotesi di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del Dpr n. 380/2001 sono esclusivamente le seguenti:

  • la mancata presentazione della CILA
  • realizzazione degli interventi in difformità della CILA
  • l’assenza dell’attestazione dei dati che la CILA deve contenere
  • la non corrispondenza al vero di attestazioni e asseverazioni.
  • Resta impregiudicata, comunque, ogni valutazione sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Per le opere già classificate come “attività di edilizia libera” è richiesta solo la descrizione dell'intervento. Per quanto riguarda le “varianti in corso d’opera”, invece, esse vanno comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Superbonus e conclusione lavori: continua la saga degli errori

Anche l’Agenzia delle Entrate contribuisce alla saga degli errori prevista dalla norma di rango primario quando anziché parlare di segnalazione certificata di agibilità, afferma che alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di inizio attività (documento previsto dall’articolo 24 Dpr n. 380/2001).



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