Installazione ascensore in condominio: legittimo il taglio del vano scale

di Redazione tecnica - 23/07/2025

È sempre possibile installare un ascensore all’interno del vano scala? Quali diritti hanno i singoli condòmini? Quali limiti incontra l’intervento, quando comporta il taglio delle rampe comuni o una riduzione dell’agibilità degli spazi? E come si concilia tutto ciò con la disciplina urbanistica e le norme in materia di barriere architettoniche?

Domande frequenti, che trovano risposta nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 2 luglio 2025, n. 1688, con alcune utili indicazioni generali per comprendere la natura e la legittimità di un'opera di questo genere.

Installazione ascensore con modifica della scala: quando è legittimo l'intervento?

La controversia nasce dall’installazione di un ascensore all’interno del vano scala condominiale, realizzato previa delibera assembleare. Alcuni condòmini avevano impugnato la decisione, sostenendo che il taglio di una rampa e la riduzione della pedata avessero compromesso l’utilizzabilità delle scale, in particolare per gli anziani.

Il Tribunale è stato quindi chiamato a verificare:

  • se l’intervento fosse legittimo;
  • se violasse i diritti dei singoli;
  • se rispettasse il bilanciamento tra innovazione e uso della cosa comune.

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la ratio della decisione, è utile considerare che l’installazione di ascensori in condominio è disciplinata da diverse norme e che la giurisprudenza afferma la prevalenza del diritto all’accessibilità sulle esigenze conservative delle parti comuni, purché non venga impedito l’uso essenziale delle stesse.

Questo principio, di derivazione costituzionale (artt. 2, 3 e 42 Cost.), è stato rafforzato dal legislatore con:

  • l'art. 1102 c.c. – Uso della cosa comune: consente al singolo condòmino di trarre maggior utilità dal bene comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso agli altri.
  • l'art. 1120 c.c. – Innovazioni: ammette le innovazioni, purché non compromettano la stabilità o la sicurezza dell’edificio, il decoro architettonico o il godimento delle parti comuni da parte anche di un solo condomino.
  • la legge n. 13/1989Superamento delle barriere architettoniche: favorisce interventi funzionali all’accessibilità, con prevalenza rispetto alla tutela del decoro e dei diritti dei singoli, se questi non vengono sostanzialmente compromessi.
  • il D.M. n. 236/1989, attuativo della legge n. 13/1989, che definisce i requisiti tecnici per l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici;
  • il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), in particolare agli articoli 77 e seguenti (requisiti igienico-sanitari e sicurezza), oltre che al regime dei titoli abilitativi;

Inoltre le norme UNI 11010, 9801, 10411 forniscono indicazioni progettuali e dimensionali per l’installazione degli impianti elevatori.

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