Il caso in esame
Sulla base di questi presupposti normativi, il Tribunale ha chiarito che, nel caso in esame, pur in presenza di difformità rispetto ai parametri dimensionali previsti dal D.M. n. 236/1989 (cabina con profondità 1,035 m, larghezza 0,5 m e luce porta 0,5 m), tali valori non potevano rendere illegittima l’opera in quanto riferita a edifici esistenti costruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 13/1989 e del relativo decreto attuativo. In assenza di una ristrutturazione integrale, le nuove prescrizioni si applicano solo alle costruzioni successive.
L’installazione di un ascensore in un edificio preesistente privo di tale impianto può quindi qualificarsi come manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, lett. b), del d.P.R. 380/2001, finalizzata a integrare impianti tecnologici, senza modificare volumi o destinazioni d’uso.
Anche qualora si ritenessero applicabili le norme sull’accessibilità, va ricordato che l’art. 7 del D.M. 236/1989 consente l’adozione di soluzioni tecniche alternative, purché coerenti con i principi generali di progettazione, e che deroghe puntuali possono essere giustificate da esigenze tecniche o limitazioni oggettive.
Il giudice ha inoltre sottolineato che l’installazione dell’ascensore, pur con riduzione della larghezza delle scale, comporta un semplice disagio d’uso (quomodo), ma non ne compromette la funzionalità (an), non configurandosi quindi come “inservibilità” ai sensi dell’art. 1120, ultimo comma, c.c. Il diritto all’eliminazione delle barriere architettoniche – o almeno alla loro attenuazione – rientra tra gli interessi costituzionalmente tutelati (artt. 3, 32 e 42 Cost.) e va contemperato con l’interesse degli altri condòmini all’uso delle parti comuni.
Il principio di solidarietà condominiale impone pertanto di tollerare anche interventi non perfettamente conformi sotto il profilo dimensionale, se idonei ad agevolare in modo significativo l’accesso alle abitazioni, specie da parte di anziani o persone con difficoltà motorie.