Istanza di accertamento di conformità: l’ordine di demolizione è inefficace?

di Redazione tecnica - 10/07/2022

Una delle domande più frequenti in ambito di abusi edilizi è cosa succede a un ordine di demolizione quando si presenta un’istanza di permesso di costruire in sanatoria con accertamento di conformità ex art. 36 del Testo Unico Edilizia. Sulla questione è tornato a parlare il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5538/2022.

Accertamento di conformità ed efficacia ordine di demolizione: la sentenza del CDS

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001:

  • in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente:
    • sia al momento della realizzazione dello stesso;
    • sia al momento della presentazione della domanda.
  • sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

Accertamento di conformità e sospensione efficacia dell'ordine di demolizione

Nel caso in esame, il TAR aveva già respinto il ricorso, precisando che l'istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 determina solo un arresto dell'efficacia del provvedimento di demolizione.

In appello, il ricorrente ha fatto presente che il Tribunale Amministrativo avrebbe dovuto dichiarare il ricorso improcedibile per carenza di interesse, in ragione della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia.

Sul punto, il Consiglio di Stato ha ribadito il concetto: la presentazione dell'istanza diretta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 determina la sospensione d'efficacia dell'ordine di demolizione, che è posto in uno stato di temporanea quiescenza.

Se la domanda di permesso in sanatoria viene respinta, in modo espresso o tacito per effetto del silenzio-diniego, e in assenza di concrete esigenze sostanziali di riedizione di un nuovo provvedimento, l'originaria ingiunzione demolitoria dispiega nuovamente la propria efficacia, con conseguente rideterminazione del termine concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione, che dovrà decorre dal momento in cui il diniego perviene a conoscenza dell'interessato anche nella forma del silenzio rigetto previsto dalla normativa richiamata.

In definitiva, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la pendenza della istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 non rende inefficace il provvedimento di demolizione e non fa venire meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso.

Abusi in zona vincolata

Per di più, considerato che le opere ricadono in zona vincolata, esse sono soggette, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001, alla sanzione della demolizione. La norma prevede, infatti, la sanzione ripristinatoria per l’esecuzione senza titolo di opere in territorio assoggettato al vincolo anche ove eseguibili a mezzo di DIA (o di SCIA). La sanzione pecuniaria è prevista solo in presenza di interventi edilizi c.d. minori di cui all’art. 22, commi 1 e 2, con cui non possono essere identificati gli interventi oggetto della causa.

L’appello è stato quindi respinto, confermando la semplice sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione che riacquista piena legittimità una volta che l’Amministrazione abbia comunicato il proprio diniego al permesso di costruire in sanatoria.

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