Nuove aliquote IRPEF e abolizione IRAP: la circolare dell’Agenzia delle Entrate

di Redazione tecnica - 22/02/2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, inerente “Articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) – Tassazione Irpef e esclusione dall’Irap”, che specifica i nuovi scaaglioni per le aliquote IRPEF e determina l’eliminazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni.

Nuove aliquote IRPEF e abolizione IRPEF: la circolare del Fisco

In particolare, il documento a, firma del direttore Ernesto Maria Ruffini, fornisce chiarimenti sull’articolo 1, commi da 2 a 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), con i quali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato modificato il sistema di tassazione delle persone fisiche, con l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita economica e sociale. Alla base della riforma vi è la riduzione graduale delle aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, e l'eliminazione di alcune discontinuità.

Inoltre è stato stabilito che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. In questo modo si vuole incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili.

Nella circolare si tiene conto anche del fatto che le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche dovranno essere valutate anche alla luce delle nuove disposizioni vigenti sull’Assegno Unico e Universale (AUU) per figli e sulla detrazione fiscale ex art. 12 del TUIR.

Le nuove aliquote IRPEF

Come specificato nel documento, i commi da 2 a 4 dell’art. 1 della Legge di Bilancio hanno introdotto importanti novità nel metodo di calcolo dell’Irpef, in base al quale l’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del TUIR, aliquote diverse per scaglioni di reddito. L’imposta netta è ottenuta sottraendo detrazioni e crediti d’imposta spettanti.

In particolare, Il comma 2 ha ridotto da cinque a quattro le aliquote applicabili e le ha rimodulate in relazione ai rispettivi scaglioni di reddito. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
  • b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;
  • c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
  • d) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Rispetto a prima quindi:

  • la seconda aliquota è ridotta dal 27 al 25 per cento;
  • la terza aliquota è ridotta dal 38 al 35 per cento e si applica ai redditi fino a 50.000 euro;
  • è soppressa l’aliquota del 41 per cento;
  • i redditi sopra i 50.000 euro sono tassati al 43 per cento.

SCAGLIONI 2022

ALIQUOTE 2022

IMPOSTA DOVUTA

fino a 15.000 euro

23 per cento

 3.450 euro

da 15.001 fino a 28.000 euro

25 per cento

3.450 euro + 25 per cento sul reddito che supera i 15.000 euro fino a 28.000 euro

da 28.001 fino a 50.000 euro

35 per cento

6.700 euro + 35 per cento sul reddito che supera i 28.000 euro fino a 50.000 euro

oltre 50.001 euro

43 per cento

14.400 euro + 43 per cento sul reddito che supera i 50.000 euro

La circolare fornisce inoltre indicazioni sugli adempimenti a carico dei sostituti d’imposta e dei contribuenti, anche senza sostituto. Ad esempio, i sostituti d’imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Rimodulazione detrazioni: gli importi stabiliti

Nella circolare sono fornite specifiche rispetto alla rimodulazione delle detrazioni per le diverse tipologie di reddito

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

REDDITO COMPLESSIVO

MISURA DELLA DETRAZIONE

Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro

1.880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro)

Reddito complessivo superiore ai 15.000 euro e fino a 28.000

euro 1.910 + 1.190 x [(28.000-reddito complessivo)/13.000)]

Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

1.910 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000)]

Reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Nessuna detrazione

 

L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.

Redditi di pensione

REDDITO COMPLESSIVO 

MISURA DELLA DETRAZIONE

Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro

 

1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro)

Reddito complessivo superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro

700 + 1.255 x [(28.000-reddito complessivo)/19.500)]

Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

700 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000]

Reddito complessivo superiore a 50.000 euro

Nessuna detrazione

L’importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 a 29.000 euro.

Redditi di lavoro autonomo e altri redditi

REDDITO COMPLESSIVO

 MISURA DELLA DETRAZIONE

 

Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro

1.265 euro

Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro

500 + 765 x [(28.000-reddito complessivo)/22.500)]

Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro

500 x [(50.000-reddito complessivo)/22.000]

Reddito complessivo superiore a 50.000 euro

 

Nessuna detrazione

 

Inoltre sono forniti chiarimenti anche sulle modifcihe effettuate sui seguenti istituti:

  • trattamento integrativo previsto dal d.l. n. 3/2020;
  •  detrazioni per carichi di famiglia a seguito dell’introduzione dell’Assegno Unico e Universale.

Soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap

Infiine, la Circolare si sofferma su quanto stabilito dal comma 8 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022, ossia che «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997».

Quindi dal 2022 tra i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato.

Non sono assoggettate a IRAP nemmeno le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1 Tuir), mentre l’imposta continua ad essere dovuta dalle persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.



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Circolare