Offerta tecnica oscurata e diritto di accesso: quando l’aggiudicazione è illegittima
di Redazione tecnica - 03/01/2026

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, fino a che punto è legittimo oscurare l’offerta tecnica? Il diritto di accesso degli operatori economici soccombe davvero di fronte al richiamo al know how aziendale? E quale ruolo è chiamata a svolgere la stazione appaltante nel bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa?
Il tema dell’accesso agli atti di gara e, in particolare, dell’oscuramento delle offerte tecniche, rappresenta oggi uno dei terreni più delicati – e maggiormente contenziosi – dell’evidenza pubblica. Il d.lgs. 36/2023 ha tentato di superare le ambiguità del passato, introducendo una disciplina più strutturata e trasparente, fondata su un principio chiaro: l’accesso non è più un’eccezione da giustificare, ma una regola funzionale alla correttezza e alla verificabilità delle procedure.
Allo stesso tempo, il Codice continua a riconoscere tutela ai segreti tecnici e commerciali, ma solo a condizioni rigorose, imponendo all’operatore economico un preciso onere di motivazione e prova, e alla stazione appaltante un dovere di valutazione autonoma e motivata. Proprio su questo crinale si innesta una parte rilevante del contenzioso più recente: oscuramenti estesi, talvolta pressoché integrali, spesso fondati su richiami generici al know how, che finiscono per comprimere in modo significativo il diritto di difesa dei concorrenti.
È in questo quadro, segnato dal difficile equilibrio tra trasparenza, concorrenza e riservatezza, che si colloca la sentenza del TAR Emilia-Romagna, 23 dicembre 2025, n. 1644, chiamata a chiarire quando l’oscuramento dell’offerta tecnica diventa illegittimo e quali siano, oggi, i confini effettivi della tutela del segreto tecnico-commerciale nelle gare pubbliche.
Offerta tecnica oscurata e accesso agli atti: il caso esaminato dal TAR
La controversia prendeva origine da una procedura di gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi di ristorazione.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante aveva messo a disposizione la documentazione di gara attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Tuttavia, le offerte tecniche dei primi due classificati risultavano quasi integralmente oscurate, senza che nella comunicazione di aggiudicazione fosse dato conto delle richieste di riservatezza presentate dagli operatori economici né delle decisioni assunte dall’amministrazione in ordine all’oscuramento.
All’esito della procedura, l’operatore economico poi ricorrente si era collocato al terzo posto, con uno scarto di punteggio estremamente contenuto rispetto al primo classificato. Proprio in considerazione di questa differenza ridotta e della centralità delle valutazioni tecniche, il concorrente aveva ritenuto necessario accedere alle offerte dei primi classificati per verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi e la coerenza delle valutazioni operate dalla commissione giudicatrice.
Neppure la successiva attività di ostensione aveva chiarito le ragioni della limitazione dell’accesso. L’amministrazione si era infatti limitata a rendere disponibili documenti fortemente oscurati, senza alcun riferimento a una specifica istruttoria e senza indicare se – e in che termini – fosse stata valutata la sussistenza di segreti tecnici o commerciali ai sensi del Codice dei contratti.
Ne era derivato il ricorso, deducendo l’illegittimità dell’aggiudicazione per violazione della disciplina sull’accesso agli atti di gara e sull’oscuramento delle offerte, nonché per l’assenza dei presupposti sostanziali idonei a giustificare una compressione così estesa del diritto di conoscenza.
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