Oneri di urbanizzazione: il Consiglio di Stato sulla richiesta di conguaglio

di Redazione tecnica - 26/05/2025

Le amministrazioni possono chiedere un conguaglio degli oneri di urbanizzazione anche dopo il rilascio del titolo edilizio? Un aggiornamento degli oneri deliberato successivamente può avere efficacia retroattiva, oppure viene leso il legittimo affidamento del privato?

Queste le domande centrali su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23 maggio 2025, n. 4520confermando la legittimità dell’operato di un Comune che, a distanza di oltre un anno dal rilascio del permesso di costruire, aveva chiesto un conguaglio per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione, sulla base di una delibera di aggiornamento dei parametri adottata successivamente al titolo.

Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: il Comune sul conguaglio

La vicenda origina da un permesso di costruire rilasciato nel giugno 2012 per la realizzazione di un fabbricato unifamiliare. All’atto del rilascio, il Comune aveva richiesto il versamento degli oneri dovuti in base ai parametri allora vigenti, con avvertenza espressa della possibile necessità di conguaglio.

Nel novembre 2013, l’Amministrazione ha quindi richiesto un’integrazione, richiamando la delibera consiliare del luglio 2012, che aveva aggiornato i parametri con effetto dal 1° gennaio 2012, oltre all’adeguamento ISTAT dei costi di costruzione.

Le destinatarie del provvedimento hanno impugnato la richiesta, contestando la retroattività della delibera, la violazione del principio di affidamento e la mancanza di potere in autotutela.

 

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