Ordine di demolizione e diritto all’abitazione: il principio di proporzionalità

di Redazione tecnica - 15/09/2022

La revoca di un ordine di demolizione può essere confermata dal giudice dell’esecuzione, qualora il provvedimento sia sproporzionato rispetto ad altri diritti di chi ha commesso l’abuso, come ad esempio quello all’abitazione.

Revoca ordine di demolizione: il principio di proporzionalità

Si tratta di una valutazione che va ben ponderata e valutata su elementi concreti, come ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32869/2022 della III sez. penale, relativa proprio al ricorso presentato dai proprietari di un immobile abusivo sul quale pendeva un ordine di demolizione.

Secondo i ricorrenti, la demolizione, tenendo conto delle proprie condizioni socio economiche e di salute, oltre che della presentazione di un’istanza di permesso di costruire in sanatoria, avrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e da alcune sentenze della giurisprudenza unionale, soprattutto perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto in considerazione tutti gli elementi per una corretta valutazione del bilanciamento degli interessi tra la tutela del territorio e il diritto all'abitazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Gli ermellini hanno ricordato come l'orientamento delle Sezioni unite della Corte preveda che i principi contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte CEDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne.

Sulla base di tale consolidato principio, il giudice è tenuto a osservare il principio di proporzionalità nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile illegalmente edificato e adibito ad abituale abitazione di una persona.

Questo anche se in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto "assoluto" alla inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato; il diritto all'abitazione non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio.

Nel principio di proporzionalità è escluso che le condizioni personali del destinatario dell'ordine di demolizione possano avere un peso determinante in proposito, soprattutto quando l'autore della violazione abbia consapevolmente costruito la propria abitazione in un'area protetta senza permesso, perché, a ritenere diversamente, s'incoraggerebbe un'azione illegale a scapito della tutela dei diritti ambientali celle altre persone facenti parte della comunità.

Come in precedenza sottolineato, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, un ruolo rilevante deve essere assegnato al rispetto delle garanzie procedurali assicurate.

Il principio di proporzionalità

Ne consegue che il giudice nazionale, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare i principio di proporzionalità considerando:

  • l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU,
  • l'eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente
  • i tempi a disposizione dei medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative.

Da ciò si ricava il principio in forza del quale l'obbligo da parte del giudice nazionale di effettuare il test di proporzionalità, tenendo conto che:

  • il principio di proporzionalità, quando riguarda attiene ad un manufatto illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione all'immobile destinato ad abituale abitazione degli interessati;
  • assume rilievo la consapevolezza della illegalità della costruzione da parte degli interessati ai momento dell'edificazione ed alla natura ed al grado della illegalità realizzata;
  • rileva la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie esigenze abitative agendo con diligenza;
  • rilevano anche le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell'interessato, il quale deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti ad un tribunale indipendente;
  • rileva anche l’esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero compromessi altri diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla salute o quello ce: minori a frequentare la scuola.

In questo caso, l’ordine di demolizione è del tutto privo di fondamento considerato che, a fronte dei numerosi elementi forniti dai ricorrenti per potere effeuutare il test di proporzionalità, il giudice non ha motivato correttamente il provvedimento. L'ordinanza è stata quindi annullata, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame del caso.

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