Ordine di demolizione, piani di recupero e condono edilizio: interviene il TAR

di Redazione tecnica - 09/06/2025

Qual è la funzione reale dei piani di recupero urbanistico? In che misura una domanda di condono edilizio tutela dalle sanzioni per nuove opere abusive? E quando l’amministrazione può legittimamente disporre la demolizione anche di interventi parziali?

Ordine di demolizione e piani di recupero: i limiti alla sanatoria degli abusi edilizi

Sono domande tutt’altro che teoriche, che tecnici e operatori del settore edilizio si trovano ad affrontare spesso, specie in contesti segnati da edilizia “spontanea” e piani di recupero urbanistico non ancora pienamente attuati. In questi casi, l’ordine di demolizione rappresenta uno strumento vincolato per il ripristino della legalità edilizia e il principio di unitarietà dell’intervento edilizio impedisce che il privato possa invocare sanatorie parziali o prospettare artificiose distinzioni tra opere lecite e illecite.

A fornire importanti chiarimenti è la sentenza del TAR Lazio n. 7286 del 14 aprile 2025, che affronta un caso emblematico e ci permette di richiamare principi consolidati della giurisprudenza amministrativa sui rapporti tra condono edilizio, completamento di opere abusive, funzione dei piani di recupero e poteri sanzionatori dell’amministrazione.

Il contenzioso nasce dall’impugnazione di un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune a carico di un immobile oggetto di domanda di condono edilizio (ai sensi della Legge n. 47/1985), sul quale però, dopo la presentazione dell’istanza, erano stati eseguiti ulteriori interventi di completamento e ampliamento.

In particolare, il ricorrente sosteneva che la futura adozione di un piano di recupero urbanistico e la pendenza della domanda di condono dovessero precludere o quantomeno limitare il potere del Comune di ordinare la demolizione delle opere successive.

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