Parco Agrisolare: approvato il nuovo Regolamento Operativo

di Redazione tecnica - 27/07/2023

È stato approvato il Regolamento Operativo sulle modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito dell'Investimento 2.2 “Parco Agrisolare" (M2C1) del PNRR. La conferma arriva con la pubblicazione del secondo Avviso pubblico del MASAF, a cui è allegato appunto il Regolamento.

Parco agrisolare: 1,5 miliardi per promuovere il fotovoltaico

Obiettivo della Misura è promuovere l'installazione di 375mila kW di nuova capacità di generazione di energia solare, investendo 1,5 miliardi di euro, a valere sui fondi PNRR. Con il secondo avviso si punta all’assegnazione di almeno il 50% delle risorse, che verranno concesse mediante una procedura a sportello gestita dal GSE in qualità di Soggetto Attuatore.

In particolare, verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Insieme a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Le risorse saranno così suddivise:

  • alle imprese del settore della produzione agricola primaria, per una quota pari a 693.031.470,19 euro;
  •  alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, per un importo pari a 150 milioni di euro;
  • alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per un importo pari a 75 milioni di euro;
  • alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto per un importo pari a 75 milioni di euro.

Almeno il 40% delle risorse verrà utilizzato per finanziare progetti per le regioni del Centro-Sud.

Soggetti beneficiari della Misura Parco Agrisolare

Possono richiedere i contributi i seguenti soggetti:

  • a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso di prossima pubblicazione;
  • c) le cooperative agricole, indipendentemente dai propri associati, che svolgono attività di cui all’articolo 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. n. 228/2001:
  • tutti i soggetti precedenti costituiti in forma aggregata quali associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7mila euro.

Agrisolare: interventi e spese ammissibili

Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio “DNSH”. Gli interventi devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Possono essere eseguiti congiuntamente uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria.

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  • sistemi di accumulo;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • costi di connessione alla rete.

Le spese sono ammesse fino a un limite massimo di euro 1.500/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere 100mila euro. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 30mila euro.

b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):

  • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

Per tutti gli interventi sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Non sono ammissibili le spese sostenute per:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del c.c. oppure che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  • pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato. È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

Concessione dei contributi

Condiizone di ammissibilità al contributo è che il progetto venga avviato successivamente alla presentazione della domanda, così come le spese. L’importo  erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, su richiesta del beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un anticipo fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari o da primarie imprese assicurative.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023, attraverso l’area dedicata sul sito del GSE.

 



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