Parco Agrisolare: approvato il nuovo Regolamento Operativo

Pubblicato il secondo Avviso del GSE inerente le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici in aziende agricole

di Redazione tecnica - 27/07/2023

È stato approvato il Regolamento Operativo sulle modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito dell'Investimento 2.2 “Parco Agrisolare" (M2C1) del PNRR. La conferma arriva con la pubblicazione del secondo Avviso pubblico del MASAF, a cui è allegato appunto il Regolamento.

Parco agrisolare: 1,5 miliardi per promuovere il fotovoltaico

Obiettivo della Misura è promuovere l'installazione di 375mila kW di nuova capacità di generazione di energia solare, investendo 1,5 miliardi di euro, a valere sui fondi PNRR. Con il secondo avviso si punta all’assegnazione di almeno il 50% delle risorse, che verranno concesse mediante una procedura a sportello gestita dal GSE in qualità di Soggetto Attuatore.

In particolare, verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Insieme a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Le risorse saranno così suddivise:

  • alle imprese del settore della produzione agricola primaria, per una quota pari a 693.031.470,19 euro;
  •  alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, per un importo pari a 150 milioni di euro;
  • alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per un importo pari a 75 milioni di euro;
  • alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del Decreto per un importo pari a 75 milioni di euro.

Almeno il 40% delle risorse verrà utilizzato per finanziare progetti per le regioni del Centro-Sud.

Soggetti beneficiari della Misura Parco Agrisolare

Possono richiedere i contributi i seguenti soggetti:

  • a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
  • b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso di prossima pubblicazione;
  • c) le cooperative agricole, indipendentemente dai propri associati, che svolgono attività di cui all’articolo 2135 c.c. e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del d.Lgs. n. 228/2001:
  • tutti i soggetti precedenti costituiti in forma aggregata quali associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7mila euro.

Agrisolare: interventi e spese ammissibili

Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio “DNSH”. Gli interventi devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

Possono essere eseguiti congiuntamente uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:

  • a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti;
  • b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
  • c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria.

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

  • acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
  • sistemi di accumulo;
  • fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
  • costi di connessione alla rete.

Le spese sono ammesse fino a un limite massimo di euro 1.500/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere 100mila euro. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 30mila euro.

b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):

  • demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

Per tutti gli interventi sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.

Non sono ammissibili le spese sostenute per:

  • servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
  • acquisto di beni usati;
  • acquisto di beni in leasing;
  • acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  • acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
  • lavori in economia;
  • pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
  • prestazioni gestionali;
  • acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
  • spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del c.c. oppure che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
  • pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato. È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

Concessione dei contributi

Condiizone di ammissibilità al contributo è che il progetto venga avviato successivamente alla presentazione della domanda, così come le spese. L’importo  erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, su richiesta del beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un anticipo fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari o da primarie imprese assicurative.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 12 settembre 2023 fino alle ore 12:00 del 12 ottobre 2023, attraverso l’area dedicata sul sito del GSE.

 

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