Patente cantieri: è requisito di partecipazione per appalti di lavori?
di Redazione tecnica - 14/05/2025

L’obbligo di possesso della patente a crediti prevista ai sensi dell’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024 può rappresentare un requisito di partecipazione a pena di esclusione? Quale alternativa è possibile, nel caso in cui l’OE non la abbia? Il mancato possesso rappresenta una clausola immediatamente escludente e lesiva del favor partecipationis?
Patente cantieri edili: è requisito di partecipazione alle gare?
A queste domande ha risposto il TAR Campania con la sentenza 8 maggio 2025, n. 3670, con una pronuncia che unisce ancor di più il tema degli appalti pubblici a quello della sicurezza sul lavoro. Al centro della controversia vi è l’impugnazione di un bando per l’affidamento di un appalto multiservizi nel quale, tra i requisiti di partecipazione, era previsto il possesso della patente a crediti ai sensi dell’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024.
L’operatore economico ricorrente ha contestato immediatamente il bando, ritenendosi leso ab origine nella propria possibilità di partecipazione. Il punto critico è rappresentato dalla parte del disciplinare che ha imposto il possesso della patente a crediti alle imprese e ai componenti singoli di eventuali RTI, consorzi o aggregazioni di rete.
L’OE ha sollevato tre rilievi di illegittimità:
- la patente non sarebbe stata necessaria per l'appalto in questione, non rientrando nell’ambito dei “cantieri temporanei o mobili”;
- il possesso della SOA di classifica III o superiore avrebbe dovuto costituire requisito alternativo, come previsto dal d.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro);
- l’esclusione automatica degli OE privi della patente avrebbe violato i principi di proporzionalità, ragionevolezza, favor partecipationis e par condicio.
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