Patente cantieri: è requisito di partecipazione per appalti di lavori?

Il mancato possesso della patente necessaria per operare nei cantieri temporanei o mobili può costituire una clausola di partecipazione legittima. Ne parla il TAR in una recente sentenza

di Redazione tecnica - 14/05/2025

Il quadro normativo di riferimento

Per chiarire la questione, è indispensabile richiamare integralmente le norme citate dal TAR, che costituiscono l’architrave del giudizio

  • art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 “Patente a crediti”, come modificato dall’art. 29, comma 19 del D.L. n. 19/2024, secondo cui Sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a).”
  • art. 89, comma 1, lett. a), d.Lgs. n. 81/2008, che definisce cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell'allegato X.”;
  • Allegato X al d.Lgs. n. 81/2008, nel quale sono elencati i lavori edili o di ingegneria civile, che comprendono costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, ristrutturazione di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese opere idrauliche, stradali, elettriche e di bonifica.
  • art. 27, comma 15, d.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.L. 19/2024), secondo cui “Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.”

 

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