Quote di partecipazione RTI: possono essere modificate?

di Redazione tecnica - 06/06/2025

Un RTI può individuare liberamente le quote di partecipazione al raggruppamento e modificare le quote di esecuzione dei lavori? La risposta è sì, ma fino a un certo punto. Esiste infatti un limite invalicabile al cambiamento, che risiede nella concordanza tra le quote di partecipazione e di esecuzione e i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo operatore. Il singolo consorziato non può infatti assumere una quota di esecuzione dei lavori in misura superiore alla qualificazione posseduta.

Ne deriva che deve essere la SA a valutare l’autorizzazione delle modifiche proposte dal RTI affidatario dell’appalto, anche sulla base di quanto previsto dal bando e fermo restando il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese in RTI deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna impresa.

Quote di partecipazione RTI: ANAC sulle possibili modifiche

A spiegarlo è ANAC, con il parere di funzione consultiva del 21 maggio 2025, n. 21, in risposta a una SA che aveva disposto un accordo quadro in favore di un'ATI, composta per il 51% dalla mandataria-partecipante e per il 49% dalla mandante e che ha richiesto, in fase di esecuzione di uno dei contratti attuativi, l'autorizzazione a una consistente modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento.

L’Amministrazione aveva negato l’autorizzazione sulla base di quanto previsto:

  • dall’art. 48, comma 9, del d.Lgs. n. 50/2016, contemplante il divieto di modifiche soggettive dei raggruppamenti temporanei di imprese);
  • dall’art. 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010.

A parere dell’Amministrazione, l’accoglimento della richiesta avrebbe determinato la violazione dell’impegno assunto dall’ATI nell’offerta tecnica, che è divenuta parte integrante del contratto stipulato tra le parti.

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