Responsabilità del direttore dei lavori: nuovo intervento della Cassazione
di Gianluca Oreto - 15/05/2025

Qual è il confine tra le responsabilità del direttore dei lavori e quelle dell’appaltatore? Quando un errore tecnico può giustificare l’esonero da responsabilità? E quali sono le condizioni che legittimano una condanna in solido in caso di lavori pubblici mal eseguiti?
Responsabilità professionale e appalti pubblici: interviene la Cassazione
A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11592 del 2 maggio 2025, intervenendo su una vicenda che ha coinvolto la costruzione di un’infrastruttura pubblica non collaudabile, con danno patrimoniale a carico dell’amministrazione. Una pronuncia interessante, che consente di approfondire il tema, sempre delicato, dell’equilibrio di responsabilità tra i soggetti coinvolti nella realizzazione di un’opera pubblica, con particolare attenzione all’attività di direzione lavori.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha agito nei confronti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, chiedendo il risarcimento delle somme corrisposte a fronte di un’opera eseguita con gravi carenze tecniche e risultata non collaudabile. In particolare, la Cassazione è intervenuta in merito al ricorso presentato dagli eredi dell’impresa appaltatrice condannati, in sede civile, al risarcimento dei danni per la realizzazione difettosa di un’opera pubblica non collaudabile.
Nel tentativo di evitare la condanna, gli eredi dell’impresa hanno articolato il ricorso in Cassazione affidato a diverse motivazioni, tra le quali:
- l’omesso rilievo del litisconsorzio necessario, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere interamente rimessa al giudice di primo grado. Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello avrebbe errato nel trattare separatamente le domande proposte contro i diversi convenuti, così rischiando giudicati contrastanti;
- l’esclusiva responsabilità del direttore dei lavori, sostenendo che l’impresa esecutrice sarebbe stata vittima del comportamento confusionario e carente posto in essere dalla direzione lavori, e che non sarebbe tenuta a rispondere delle scelte progettuali errate;
- la mancata valutazione di presunte carenze progettuali, che secondo i ricorrenti avrebbero reso inattuabile l’opera e giustificato un’esecuzione condizionata dalle scelte altrui.
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