Responsabilità del direttore dei lavori: nuovo intervento della Cassazione
Direzione ed esecuzione lavori e opere non collaudabili: la Cassazione chiarisce quando scatta la responsabilità tecnica e le condizioni per l’esonero del direttore lavori.
Responsabilità tecnica e Responsabilità esecutiva
Secondo la Cassazione, la presenza di un errore progettuale o di una direttiva tecnica non conforme non esonera automaticamente l’appaltatore dalla responsabilità per la corretta esecuzione dell’opera. L’appaltatore ha, infatti, l’obbligo di valutare la congruità delle istruzioni ricevute e non può eseguire ciecamente indicazioni manifestamente errate. Solo in casi eccezionali — se dimostra di aver espresso un dissenso formale e di aver eseguito l’opera su richiesta vincolante del committente — può configurarsi una causa di esonero da responsabilità.
La responsabilità del direttore dei lavori trova fondamento nell’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che lo indica come corresponsabile, insieme al costruttore e al committente, per le opere realizzate in difformità dal titolo edilizio.
Il citato art. 29, comma 1, al primo periodo, dispone:
“Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo”.
Al successivo comma 3, primo periodo si dispone che “Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa”.
In base al quadro normativo vigente, il direttore dei lavori deve:
- vigilare sulla conformità delle opere;
- contestare formalmente eventuali difformità esecutive;
- darne comunicazione all’amministrazione comunale;
- rinunciare all’incarico in caso di difformità totali o variazioni essenziali.
Il mancato rispetto di tali obblighi può comportare responsabilità anche sul piano disciplinare e deontologico.
Documenti Allegati
Ordinanza Corte di Cassazione 2 maggio 2025, n. 11592IL NOTIZIOMETRO