Ribasso sui costi della manodopera: quando e come si applica?

di Redazione tecnica - 16/05/2025

Come devono comportarsi le stazioni appaltanti nella gestione del ribasso d’asta in presenza dei costi della manodopera? È possibile calcolare l’importo contrattuale applicando il ribasso anche sulla quota relativa al personale? Oppure i costi del lavoro vanno sempre esclusi dal calcolo?

Il parere ANAC del 9 aprile 2025, n. 146, aiuta a sciogliere un nodo operativo frequente,dovuto anche a difficoltà interpretative, ammesse dalla stessa Autorità, dell’art. 41, comma 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

Costi della manodopera: ANAC sul ribasso e sull’importo complessivo dell’appalto

La questione nasce da una procedura aperta per l’affidamento di lavori pubblici, nella quale il concorrente lamentava l’illegittimità del calcolo dell’importo contrattuale finale da parte della stazione appaltante. Nello specifico, l’operatore contestava che fosse stato applicato il ribasso percentuale offerto sull’intero importo dei lavori, comprensivo dei costi della manodopera, nonostante l’espresso divieto previsto dall’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023.

Nel disciplinare di gara, tuttavia, era chiaramente indicato che:

  • l’importo a base di gara soggetto a ribasso era comprensivo dei costi della manodopera;
  • tali costi non erano soggetti a ribasso, se non nei limiti della possibilità per l’operatore di motivare una riduzione legata alla maggiore efficienza organizzativa aziendale (come previsto dal Codice);
  • l’indicazione dei costi del personale doveva avvenire tramite modello dedicato;
  • qualora il concorrente avesse indicato costi inferiori rispetto a quelli stimati dalla SA, il RUP avrebbe dovuto attivare il subprocedimento di verifica di anomalia.

Nel caso esaminato, l’operatore economico aveva aderito esattamente ai valori stimati dalla SA, barrando l’opzione con i costi della manodopera già fissati nel disciplinare. Dunque, nessuna volontà di scorporare tali voci né di applicare un ribasso selettivo.

I chiarimenti dell'Autorità

ANAC ha confermato la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante. In particolare, l’Autorità ha affermato che: «L’inclusione dei costi della manodopera nell’importo assoggettato a ribasso, sul quale applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo contrattuale, risponde a una logica di semplificazione e speditezza dell’attività amministrativa».

Questa scelta organizzativa consente, infatti:

  • di evitare una comparazione artificiosa tra offerte non omogenee;
  • di assicurare uniformità di trattamento tra i concorrenti;
  • di semplificare il calcolo del valore contrattuale.

L’Autorità ha inoltre richiamato l’impostazione consolidata già adottata nei precedenti pareri di precontenzioso (nn. 510/2023, 528/2023, 174/2024, 358/2024, 452/2024) e formalizzata nel Bando Tipo n. 1/2023, condivisa anche dal Ministero delle Infrastrutture nel parere n. 2154/2023.

 

CONTINUA A LEGGERE

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Parere