Ristrutturazione edilizia, cessione del credito e fotovoltaico: oggi in Gazzetta la conversione del Decreto Bollette

di Redazione tecnica - 28/04/2022

È arrivata ieri la firma del Presidente della Repubblica alla Legge 27 aprile 2022 (siamo in attesa di conoscere solo il numero) di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n.17 (Decreto Bollette).

La conversione del Decreto Bollette

Un decreto legge che nella sua versione convertita in legge entra nel dettaglio di molti temi che riguardano a vario titolo il settore dell'edilizia. Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che dovrebbe arrivare nella giornata odierna, confermando il testo licenziato dal Parlamento il 22 aprile scorso.

Ecco la struttura del nuovo articolato:

TITOLO I MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

  • Articolo 1 (Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)
  • Articolo 2 (Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas)
  • Articolo 2-bis (Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)
  • Articolo 3 (Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)
  • Articolo 3-bis (Strategia nazionale contro la povertà energetica)
  • Articolo 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)
  • Articolo 5 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)
  • Articolo 6, comma 1 (Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)
  • Articolo 6, commi da 2 a 7 (Interventi in favore del settore dell’autotrasporto)
  • Articolo 7 (Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)
  • Articolo 8 (Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia)

Capo II Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

  • Articolo 9, comma 01 (Semplificazione opere connesse a impianti a fonti rinnovabili)
  • Articolo 9, comma 1 (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)
  • Articolo 9, commi 1-bis e 1-quinquies (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee e non)
  • Articolo 9, commi 1-ter e 1-quater (Programma "Isole Verdi")
  • Articolo 9, comma 1-sexies (Semplificazioni per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico)
  • Articolo 9-bis (Requisiti degli impianti termici)
  • Articolo 9-ter (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)
  • Articolo 9-quater (Concessioni idroelettriche)
  • Articolo 10 (Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)
  • Articolo 10-bis (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale)
  • Articolo 10-ter (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici)
  • Articolo 11 (Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)
  • Articolo 11-bis (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli)
  • Articolo 12 (Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)
  • Articolo 12-bis (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano)
  • Articolo 13 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore)
  • Articolo 13-bis (Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)
  • Articolo 14 (Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud)
  • Articolo 15 (Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)
  • Articolo 16 (Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)
  • Articolo 16-bis (Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)
  • Articolo 17 (Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)
  • Articolo 18 (Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)
  • Articolo 18-bis (Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)
  • Articolo 19 (Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)
  • Articolo 19-bis (Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)
  • Articolo 19-ter (Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)
  • Articolo 19-quater (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)
  • Articolo 20 (Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)
  • Articolo 21 (Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

TITOLO II POLITICHE INDUSTRIALI

  • Articolo 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)
  • Articolo 22-bis (Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale)
  • Articolo 23 (Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)
  • Articolo 24 (Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)
  • Articolo 25 (Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)
  • Articolo 25-bis (Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

TITOLO III REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

  • Articolo 26 (Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale)
  • Articolo 27 (Contributi straordinari agli enti locali)
  • Articolo 28 (Rigenerazione urbana)
  • Articolo 28, comma 5-bis (Modifiche al testo unico dell'edilizia)

TITOLO IV ALTRE MISURE URGENTI

  • Articolo 28-bis (Cooperative edilizie di abitazione)
  • Articolo 29 (Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)
  • Articolo 29-bis (Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
  • Articolo 29-ter (Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA)
  • Articolo 30 (Risorse relative all'emergenza COVID-19)
  • Articolo 31 (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio- sanitari) Articolo 32 (Disposizioni urgenti volte all'incremento della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)
  • Articolo 33 (Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)
  • Articolo 34 (Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»)
  • Articolo 35 (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)
  • Articolo 35-bis (Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)
  • Articolo 36 (Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
  • Articolo 37 (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali) . 82 Articolo 38 (Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)
  • Articolo 39 (Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)
  • Articolo 40 (Sorveglianza radiometrica)
  • Articolo 41 (Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016)
  • Articolo 41-bis (Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018)

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

  • Articolo 42, commi da 1 a 1-ter (Disposizioni finanziarie)
  • Articolo 42, commi 2 e 3 (Disposizioni finanziarie)
  • Articolo 42-bis (Disposizioni finali)
  • Articolo 42-ter (Clausola di salvaguardia)

Le semplificazioni per il fotovoltaico

Rilevanti sono le semplificazioni per il fotovoltaico previste all'art. 9 che, tra le altre cose, sostituisce il comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con il seguente:

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

La nuova ristrutturazione edilizia

Interessati le disposizioni previste all'art. 28 che apportano alcune modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e più precisamente:

  • l'art. 3, comma 1, lettera d) che definisce l'intervento di ristrutturazione edilizia;
  • l'art. 10, comma 1, lettera c) relativo agli interventi subordinati a permesso di costruire.

Quarta cessione del credito per superbonus e bonus edilizi

Non poteva mancare la quarta modifica in 4 mesi al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alle principali detrazioni fiscali in edilizia tra le quali il superbonus 110%, il bonus facciate, l'ecobonus. il sismabonus o il bonus casa.

Entrando nel dettaglio, l'articolo 29-bis dispone una modifica delle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 121 del Decreto Rilancio in modo da consentire alle banche e agli enti finanziari una ulteriore cessione del credito rispetto al numero massimo di cessioni previsto dalla normativa vigente.

Dopo le successive due cessioni all'interno dei circuiti bancari, alle banche è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Si attende a breve una nuova modifica che consentirà il trasferimento del credito ai correntisti, già dopo la prima cessione (diretta o indiretta).

Proroga per la comunicazione dell'opzione

Altra interessante modifica è prevista all'art. 29-ter che proroga al 15 ottobre 2022 il termine per la comunicazione dell’opzione per l’applicazione dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito da parte dei soggetti IRES e soggetti titolari di partita IVA il cui termine di presentazione della dichiarazione scade il 30 novembre 2022.



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