Sanatoria semplificata o ordinaria: il Comune non può riqualificare l’istanza

di Redazione tecnica - 26/05/2025

Cosa accade quando un Comune ignora l’inquadramento giuridico di una istanza di sanatoria edilizia presentata? Quali sono le implicazioni se viene trattata una sanatoria semplificata (art. 36-bis, TUE) come fosse una richiesta ordinaria (art. 36, TUE)? E quali sono le conseguenze giuridiche di una simile riqualificazione arbitraria?

Sanatoria semplificata o ordinaria: interviene il TAR

A queste domande ha dato risposta il TAR Lazio con la sentenza n. 9066 del 12 maggio 2025, che interviene su una questione di crescente attualità: l'errata applicazione dell'art. 36 TUE in luogo della nuova procedura semplificata prevista dall'art. 36-bis introdotto all’interno del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dalla Legge n. 105/2024 di conversione del D.L. n. 69/2024 (Salva Casa).

Il caso oggetto dell’intervento dei giudici di primo grado riguarda l’ordine emesso dal Comune per la demolizione di una canna fumaria realizzata in assenza di titolo abilitativo e di autorizzazione paesaggistica. L’intervento era stato accertato a seguito di un esposto presentato dal nuovo proprietario dell’immobile soprastante, in occasione del quale i tecnici comunali avevano rilevato l’opera realizzata sul terrazzo di quest’ultimo. Il destinatario del provvedimento, nel difendersi, ha precisato che l’impianto era preesistente all’acquisto dell’unità immobiliare (avvenuto oltre vent’anni prima) e ha presentato un’istanza di SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, ritenendo l’intervento regolarizzabile secondo la nuova disciplina introdotta dal "Salva Casa".

L’amministrazione, ignorando il riferimento esplicito all’art. 36-bis, ha invece trattato l’istanza come una domanda di permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36, rigettandola per la mancata allegazione del parere di compatibilità paesaggistica, senza attivare il relativo subprocedimento previsto dalla norma specifica.

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