Sanatoria semplificata o ordinaria: il Comune non può riqualificare l’istanza
Il TAR Lazio chiarisce le differenze tra SCIA in sanatoria semplificata (art. 36-bis) e sanatoria ordinaria (art. 36): il Comune non può riqualificare l’istanza a proprio piacimento.
L’errore del Comune: istruttoria viziata da riqualificazione arbitraria
Il TAR ha censurato duramente l’operato dell’amministrazione comunale, rilevando che è stato disatteso il principio del contraddittorio endoprocedimentale.
“Si vuole dire, in sostanza, che – affermano i giudici – a fronte di un’istanza diretta a conseguire un provvedimento chiaramente individuato dal privato (nel caso di specie l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 380 del 2001), l’Amministrazione ha il dovere di svolgere un’istruttoria coerente con il provvedimento richiesto e di rendere una motivazione parimenti coerente, evidenziando, se del caso, le ragioni per le quali la stessa ritiene che non sussistano i presupposti normativamente richiesti per il rilascio del provvedimento richiesto. Non può invece, pena la violazione dei principi di trasparenza, di tutela del contraddittorio endoprocedimentale e del diritto di difesa, omettere del tutto l’illustrazione di dette ragioni, riqualificare l’istanza e giungere a respingerla per come riqualificata”.
In altre parole, l’amministrazione non può ignorare la volontà espressa dal richiedente, né può modificare l’oggetto dell’istanza senza darne conto e senza garantire al privato la possibilità di interloquire.
La sentenza chiarisce che, in presenza di una SCIA in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis:
- è la P.A. che deve attivare il subprocedimento paesaggistico, acquisendo d’ufficio il parere della Soprintendenza;
- le eventuali carenze documentali vanno sanate mediante invito all’integrazione e non con rigetto immediato;
- la riqualificazione della domanda è ammissibile solo previa puntuale motivazione e coinvolgimento dell’interessato.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 12 maggio 2025, n. 9066IL NOTIZIOMETRO