Sicurezza sul lavoro: la Cassazione sulle responsabilità per DVR incompleto

di Redazione tecnica - 01/05/2025

Nel giorno in cui si celebra il lavoro, si ricorda anche il dovere imprescindibile di tutelare chi lavora. Il 1° maggio non è infatti solo un’occasione simbolica, ma un richiamo concreto alla centralità della sicurezza: un principio che non può essere negoziato, rinviato o gestito con superficialità.

Proprio per questo, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta il presidio tecnico e giuridico che tutela quotidianamente la sicurezza dei lavoratori.

Ma cosa accade quando questo strumento è redatto in modo formale e non sostanziale? Chi risponde, in caso di incidenti causati da una valutazione incompleta? E come si valuta la concretezza delle misure preventive? A fare chiarezza al riguardo è la Corte di Cassazione con la sentenza del 28 febbraio 2025, n. 8301.

Sicurezza sul lavoro: responsabilità penale per carenze nella valutazione dei rischi

Il ricorso riguarda la condanna per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza a seguito di un grave infortunio subito da un operaio durante l’esecuzione di operazioni ordinarie in cantiere. Dalle indagini è stato accertato che il rischio correlato all’attività non era stato adeguatamente considerato nel DVR aziendale; da parte sua, il datore di lavoro ha sostenuto di avere delegato ad altri oggetti la redazione del DocumentoR.

La questione centrale diventa: può il datore di lavoro essere esonerato da responsabilità se il DVR è stato predisposto da altri soggetti, magari esterni?

Gli ermellini sono stati chiari al riguardo, confermando la piena legittimità della condanna del datore di lavoro e ribadendo che:

  • la responsabilità del datore di lavoro è personale e non delegabile in ordine alla valutazione dei rischi;
  • la semplice predisposizione formale del DVR non è sufficiente, se lo stesso risulta carente, generico o lacunoso rispetto ai rischi concreti presenti in azienda;
  • il datore deve assicurarsi l’effettività e l’adeguatezza della valutazione anche quando si avvale di consulenti esterni o RSPP.

Secondo la Corte, il datore non può limitarsi a firmare un DVR predisposto da altri senza verificarne il contenuto e la congruità rispetto alle reali condizioni operative. In particolare, la responsabilità penale sussiste anche in assenza di dolo, per colpa in vigilando e organizzativa.

 

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