Silenzio-assenso edilizio in Sicilia: il CGARS chiarisce i presupposti applicativi

di Redazione tecnica - 11/09/2025

Quando si forma validamente il silenzio-assenso edilizio in Sicilia ai sensi della Legge regionale n. 17/1994? La mancata consegna al privato della certificazione di ricevimento, con l’indicazione del responsabile del procedimento, può impedire il perfezionamento del titolo edilizio tacito? E, in caso di autotutela, come deve muoversi l’amministrazione comunale per non ledere posizioni ormai consolidate?

Silenzio in edilizia: interviene il CGARS

Gli effetti del silenzio da parte della pubblica amministrazione cambiano a seconda dell’istanza presentata dal privato. In ambito edilizio, la giurisprudenza è intervenuta parecchie volte sul tema individuando 3 diverse tipologie:

  • silenzio-inadempimento, che può essere contestato solo mediante ricorso;
  • silenzio-assenso, che equivale al rilascio del titolo richiesto (es. silenzio dopo 45 giorni dall’istanza di sanatoria semplificata presentata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, c.d. Testo Unico Edilizia);
  • silenzio-rigetto, che equivale al rifiuto sull’istanza (es. il silenzio dopo 60 giorni dall’istanza di sanatoria ordinaria presentata ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia).

Ha risposto alle domande poste in premessa il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con sentenza n. 611 del 28 luglio 2025, è intervenuto in merito all’annullamento in autotutela disposto da un Comune siciliano di una concessione edilizia in variante formatasi per silentium, ai sensi dell’art. 2 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie), comma 5, L.R. Sicilia n. 17/1994 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti).

I proprietari avevano presentato istanza in variante, ottenuto i pareri favorevoli della Soprintendenza e del Genio civile, versato gli oneri e depositato perizia giurata, comunicando regolarmente l’inizio e la fine lavori. Trascorsi i termini di legge senza provvedimenti ostativi, avevano ritenuto consolidato il silenzio-assenso. L’amministrazione, però, ha annulltato il titolo tacito eccependo la mancata consegna della “certificazione di ricevimento” prevista dalla norma regionale.

In primo grado, il TAR ha dato ragione al Comune, qualificando l’atto non come annullamento ma come diniego tardivo, ritenendo che l’omissione formale impedisse la formazione del titolo. Quindi il ricorso presso la giustizia di secondo grado siciliana.

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