La decisione del CGARS
Con la sentenza n. 611/2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliano ha, però, ribaltato l’impostazione del TAR, chiarendo che il silenzio-assenso si era validamente formato. I giudici hanno, infatti, sottolineato che la mancata consegna della certificazione di ricevimento da parte del Comune non può pregiudicare chi ha seguito correttamente l’iter previsto dalla legge, presentando l’istanza e depositando tutta la documentazione richiesta. Diversamente, si finirebbe per attribuire all’inerzia dell’amministrazione il potere di bloccare un effetto giuridico che la norma lega invece al semplice decorso del tempo.
Il CGARS ha, quindi, stigmatizzato l’errore del TAR, che aveva motivato richiamando passaggi estranei ad altra causa, dichiarando quindi la nullità parziale della sentenza di primo grado. Ne consegue che il ricorso è stato accolto limitatamente al primo motivo, con rinvio al TAR per la valutazione delle restanti questioni.