Autorizzazione integrata ambientale e modifiche per silenzio: la parola alla Corte di Giustizia UE

di Redazione tecnica - 27/06/2025

Può il silenzio della pubblica amministrazione equivalere a un’autorizzazione in materia ambientale? E cosa accade se un gestore qualifica come “non sostanziale” una modifica all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ma questa si rivela poi rilevante per la salute e l’ambiente — dopo che l’amministrazione è rimasta silente? E soprattutto, la normativa italiana sul silenzio-assenso è compatibile con il diritto dell’Unione Europea?

Una questione che travalica i confini nazionali

È su questi interrogativi che si concentra l’ordinanza n. 506/2025 del TAR Lombardia, con la quale i giudici amministrativi hanno rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale interpretativa concernente l’art. 20, par. 2, della Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.

Il dubbio riguarda la compatibilità tra la disciplina italiana del silenzio-assenso nelle modifiche non sostanziali agli impianti (ex art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006) e l’impianto normativo europeo che prevede l’obbligo di autorizzazione scritta per ogni modifica sostanziale.

Protagonista della vicenda è il gestore di un’industria ceramica che, ritenendo le modifiche apportate al proprio impianto non sostanziali, ha comunicato la modifica all’AIA alla Provincia, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006. Trascorsi 60 giorni senza risposta, il gestore ha dato corso agli interventi, invocando il silenzio-assenso, e ha comunicato alla Provincia di ritenersi autorizzato ad apportare la modifica, stante il suo silenzio.

L’amministrazione, successivamente, ha contestato la natura della modifica. In particolare, la Provincia ha inizialmente qualificato l’intervento come modifica non sostanziale, soggetta a semplice aggiornamento dell’AIA secondo i criteri regionali. Tuttavia, nella stessa comunicazione ha poi riconosciuto che la modifica presentata comporta effetti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute umana, configurandosi dunque come modifica sostanziale.

A conferma di ciò, la Provincia ha ritenuto necessario attivare la procedura di conferenza di servizi ex art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, prevista proprio per le modifiche sostanziali, in quanto richiede acquisizione del parere dell’ARPA e delle eventuali prescrizioni del sindaco in materia sanitaria.

Inoltre, ha evidenziato che l’incremento del limite di emissione di COV dal punto E9 (da 20 a 50 mg/Nmc) comporterebbe un aumento potenziale del flusso di massa pari a 9.119 tonnellate annue. Per questa ragione, secondo la Provincia, l’incremento non è autorizzabile senza previa verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art. 19 del Codice dell’Ambiente.

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