Autorizzazione integrata ambientale e modifiche per silenzio: la parola alla Corte di Giustizia UE
Autorizzazioni ambientali e diritto europeo: il TAR solleva una questione pregiudiziale sulla validità del silenzio-assenso per le modifiche impiantistiche non dichiarate come “sostanziali”
Il nodo giuridico: autorizzazione espressa o silenzio-assenso?
La questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, che consente al gestore di procedere con le modifiche se l’autorità non si pronuncia entro 60 giorni, e alla sua compatibilità con l’art. 20, par. 2 della Direttiva 2010/75/UE, che prescrive un’autorizzazione espressa e scritta per ogni modifica sostanziale.
Secondo il TAR:
- la norma italiana configura una fattispecie di silenzio-assenso, specialmente alla luce dell’espressione “il gestore può procedere”;
- l’esclusione del silenzio-assenso prevista dall’art. 20 della L. n. 241/1990 per i procedimenti ambientali non prevale sulla norma speciale e successiva del Codice ambientale;
- tuttavia, in caso di errata qualificazione della modifica da parte del gestore, anche una trasformazione rilevante per l’ambiente potrebbe ottenere un’autorizzazione per silentium, eludendo il principio europeo della previa autorizzazione espressa.
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