Soccorso istruttorio: confronto tra vecchio e nuovo Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 07/09/2023

L'istituto del soccorso istruttorio trova le sue radici normative in Italia con il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 che prevedeva già la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti richiesti.

L'evoluzione del soccorso istruttorio

Tale disposizione fu poi abrogata ed inserita all'interno dei vari provvedimenti normativi sui lavori pubblici che sono seguiti nel corso degli anni. Restando nella storia più recente, la disposizione fu dapprima inserita all'interno del Decreto Legislativo n. 163/2006, all'art. 46 (Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione) che al comma 1 dispone "Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati".

Successivamente il soccorso istruttorio ha trovato una sua collocazione all'interno:

  • del Decreto Legislativo n. 50/2016, all'art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio), comma 9;
  • del Decreto Legislativo n. 36/2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici), all'art. 101 rubricato appunto "Soccorso istruttorio".

Soccorso istruttorio: la tabella di raffronto

Di seguito la tabella di raffronto tra le disposizioni contenute nel vecchio Codice dei contratti rispetto a quello nuovo.

Decreto Legislativo n. 50/2016
Art. 83, comma 8

Decreto Legislativo n. 36/2023
Art. 101

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell’impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

2. L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

3. La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l’operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l’anonimato.

 



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