Sottocriteri e autovincolo della commissione: fino a dove può spingersi la discrezionalità?

di Redazione tecnica - 06/05/2025

In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), fino a che punto la commissione di gara può esercitare la propria discrezionalità tecnica? È legittima l’introduzione di sub-criteri e relativi sub-punteggi successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte? E quali sono i limiti invalicabili posti dal diritto nazionale ed eurounitario?

Sottocriteri e autovincolo della commissione: interviene il Consiglio di Stato

A rispondere a questi interrogativi è la sentenza del Consiglio di Stato 25 febbraio 2025, n. 1629 , che offre un'importante occasione per fare chiarezza su un tema centrale nelle procedure di gara: il rapporto tra potere valutativo della commissione e vincoli derivanti dalla lex specialis.

Il caso riguarda una gara indetta ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 (vecchio Codice dei contratti) per un servizio di vigilanza, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 a quella economica. L’aggiudicazione è stata impugnata, tra l’altro, per l’illegittima introduzione di sub-criteri e sub-punteggi non previsti espressamente nel disciplinare.

In particolare, la commissione aveva introdotto quattro livelli valutativi ("più che adeguato", "adeguato", "parzialmente adeguato", "non adeguato"), associando a ciascuno un punteggio proporzionato al massimo previsto per ciascun criterio.

Secondo l’appellante, questa modulazione avrebbe alterato i pesi originariamente fissati dal bando, con conseguente violazione dei principi di par condicio e trasparenza.

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