Sottocriteri e autovincolo della commissione: fino a dove può spingersi la discrezionalità?

La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce i limiti entro cui la commissione di gara può introdurre sub-criteri e sub-punteggi senza violare la lex specialis e il diritto UE.

di Redazione tecnica - 06/05/2025

Il quadro giurisprudenziale: tra diritto UE e nazionale

Il Consiglio di Stato ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che trova fondamento anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare:

  • è legittima l’introduzione di sub-criteri e relativi punteggi anche dopo la presentazione delle offerte, purché:
    • costituiscano una mera specificazione dei criteri già indicati nella lex specialis;
    • non alterino il peso dei criteri stabiliti dal bando;
    • non incidano sulla preparazione delle offerte o producano effetti discriminatori.
  • la commissione può autovincolarsi nella propria valutazione discrezionale attraverso criteri “motivazionali”, senza modificare i criteri di valutazione né i relativi fattori di ponderazione.
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