Sottocriteri e autovincolo della commissione: fino a dove può spingersi la discrezionalità?
La sentenza del Consiglio di Stato chiarisce i limiti entro cui la commissione di gara può introdurre sub-criteri e sub-punteggi senza violare la lex specialis e il diritto UE.
di
Redazione tecnica -
06/05/2025
Il quadro giurisprudenziale: tra diritto UE e nazionale
Il Consiglio di Stato ha richiamato un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che trova fondamento anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In particolare:
- è legittima l’introduzione di sub-criteri e relativi punteggi
anche dopo la presentazione delle offerte, purché:
- costituiscano una mera specificazione dei criteri già indicati nella lex specialis;
- non alterino il peso dei criteri stabiliti dal bando;
- non incidano sulla preparazione delle offerte o producano effetti discriminatori.
- la commissione può autovincolarsi nella propria valutazione discrezionale attraverso criteri “motivazionali”, senza modificare i criteri di valutazione né i relativi fattori di ponderazione.
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 25 febbraio 2025, n. 1629IL NOTIZIOMETRO