Superbonus 110% e Barriere architettoniche: il Fisco sull'installazione e posa in opera di una piattaforma

di Redazione tecnica - 06/07/2021

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate sulla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% da applicare agli interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (superbonus 110%).

Il superbonus 110% e le barriere architettoniche

Sotto la lente del Fisco, cha fornito risposta n. 455 del 5 luglio 2021, finiscono gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Interventi che sono stati inseriti nell'art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) dall’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e poi nel successivo comma 4 dall'art. 33, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis).

Nell'attuale formulazione dell'art. 119 del Decreto Rilancio è previsto che il bonus 110% possa essere richiesto come "intervento trainato" dall'ecobonus o dal sismabonus per le spese sostenute per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Cosa significa esattamente? lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nel nuovo interpello a cui ha fornito risposta

L'interpello all'Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso, l'istante fa presente di essere proprietari di una unità immobiliare, facente parte di un edificio composto da quattro unità catastali a destinazione residenziale oltre ad accessori (cantine e garage). Sull'edificio, qualificato come condominio, si intende eseguire interventi di miglioramento energetico con l'esecuzione della coibentazione termica delle pareti.

Un classico intervento di cui all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio che prevede l'isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdente lorda e il doppio salto di classe energetica.

A seguito di questo intervento, alcuni condomini hanno intenzione di realizzare un nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle barriere architettoniche. E qui scattano le domanda:

  • la realizzazione del nuovo elevatore può usufruire della detrazione fiscale del 110% se almeno uno dei proprietari, o degli inquilini, presenti nel condominio abbiano un età superiore ai 65 anni?
  • se la detrazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno un'età superiore ai 65 anni, la data del compimento del sessantacinquesimo anno di età deve essere antecedente alla data del pagamento della fattura e comunque entro il 30.06.2022, oppure è necessario il compimento di tale età alla data di presentazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'ascensore?

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Per rispondere alla domanda l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato i presupposti agevolativi previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio e ricostruito brevemente la storia normativa che ad oggi consente la detrazione del 110% delle spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

E su questa si è concentrata la risposta del Fisco che ha chiarito quali sono gli interventi di cui dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Da norma, si tratta degli interventi "finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Già con la circolare n. 19/E del 20 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Per essere agevolati, gli interventi in argomento devono presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).

Il Chiarimento in Commissione Finanze

Con la risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021 si era già chiarito che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di "persone di età superiore a sessantacinque anni" è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, la detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

Le caratteristiche dell'intervento

La detrazione spetta qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Principio applicabile anche ai fini del Superbonus, stante l'esplicito richiamo nell'articolo 119 agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

Interventi congiunti

Ciò detto, il Fisco ha ricordato che per poter accedere alla detrazione, questi interventi devono essere eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti". In realtà, l'Agenzia delle Entrate pur citando in premessa il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, afferma che l'intervento può essere trainato solo da quelli di ecobonus mentre, è risaputo, che l'abbattimento delle barriere architettoniche è stato inserito come trainato anche del sismabonus.

Ad ogni modo l'intervento trainato risulta essere "congiunto" se le date delle spese sostenute  sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

I limiti di spesa

La risposta dell'Agenzia delle Entrate si è conclusa ricordando che per le spese sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus è attualmente pari ad euro 96.000. Per cui la detrazione complessivamente non è superiore a euro 105.600.

Conclusioni

Nel caso di specie, le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità motoria, sono ammesse al Superbonus. Il singolo condòmino e non solo i condomini di età superiore ai 65 anni usufruisce della detrazione per i lavori, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Confermate anche le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus (sconto in fattura e cessione del credito).



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