Superbonus 110% e cappotto termico: come si calcola il 25% della superficie utile disperdente?

di Redazione tecnica - 25/06/2021

L'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità di portare in detrazione fiscale al 110% (superbonus) le spese sostenute per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare.

Superbonus 110% e cappotto termico: l'aggiunzione della Legge di Bilancio 2021

L'art. 119 del Decreto Rilancio ha, però, "subito" parecchie modifiche dopo la conversione in legge. In particolare, ad oggi, sono intervenuti:

La Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto un periodo all'art. 119, comma 1, lettera a), inserendo tra gli interventi beneficiabili del bonus 110%, anche quelli di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Superbonus 110%, cappotto termico e superficie disperdente lorda

A questo punto ci si è posto il problema del calcolo del 25% della superficie disperdente lorda per poter accedere al superbonus 110%. Nel calcolo rientra il tetto? oppure la coibentazione del tetto può essere assimilata come intervento trainato (ovvero possibile solo se realizzato congiuntamente al cappotto termico)?

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con l'interpello 956-1242/2021, anche se in realtà sarebbe bastata una approfondita lettura della norma per trarre le giuste conclusioni.

Partiamo dal Decreto del Mise 26 giugno 2015 (Decreto Requisiti minimi) che all'art. 2, comma 2, lettere a) e b) definisce:

  • superficie disperdente S (m2): superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione;
  • volume climatizzato V (m3): volume lordo delle parti di edificio climatizzate come definito dalle superfici che lo delimitano.

Già da queste semplici definizioni si potrebbe ricavare la contro-domanda per rispondere alle nostre domande: il tetto delimita un volume climatizzato?

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ed è proprio la domanda che si pone l'Agenzia delle Entrate per rispondere al quesito. Il Fisco, rilevate le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, afferma che potranno rientrare nel superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto, a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.



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