Superbonus 110% e centro storico: nuove conferme sull'unità strutturale

di Redazione tecnica - 29/09/2021

Nonostante il Superbonus 110% sia in vigore dall'1 luglio 2020 e le norme che riguardano il sismabonus ordinario siano ancora più datate (2017), solo nel 2021 è "scoppiate" una problematica riguardante le detrazioni fiscali per gli interventi antisismici: il progetto unitario per i centri storici.

Superbonus e centro storico: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

Un problema nato a seguito la risposta della Direzione Regionale per l'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate ad un richiesta di interpello riguardante un progetto di miglioramento sismico di un fabbricato in centro storico. Da questa ne sono nate poi altre da parte della Direzione centrale dell'AdE oltre ad alcuni chiarimenti forniti dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus.

Ultima in ordine cronologico è la risposta n. 630 del 28 settembre 2021 che ci consente di ribadire un concetto ormai pacifico quando si parla delle detrazioni di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917 del 1986. Come detto, l'attenzione si è catalizzata sull'ultima parte della richiamata lettera i) che nel definire gli interventi di riduzione del rischio sismico nei centri storici parla di "progetti unitari", senza però che ci sia alcun riferimento normativo a definirlo.

Il nuovo caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso sottoposto al giudizio di AdE, l'istante è proprietario di un fabbricato in centro storico, rientrante all'interno di un più grande aggregato edilizio, che rientra nel concetto di unità strutturale di cui al cap. 8.7.1 delle NTC 2018 con "strutture in continuità dalle fondazioni al tetto".

Il quesito al Fisco è chiaro: potrà fruire l'istante del superbonus 110% sebbene gli interventi siano limitati alla singola unità strutturale e non vengano eseguiti sulla base di un "progetto unitario", che coinvolga tutti gli edifici contigui all'immobile?

I pareri resi sugli interventi locali

Per rispondere alla domanda, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato:

  • la circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 21 gennaio 2019, n. 7
  • il Parere della Commissione per il monitoraggio del sismabonus 21 ottobre 2020, prot. 8047;
  • la nota della Commissione per il monitoraggio del sismabonus 2 febbraio 2021, R.U. 0031615;
  • il parere della Commissione per il monitoraggio del sismabonus n. 4 del 13 luglio 2021, R.U. 0007035.

Tutti chiarimenti che conducono alla conclusione che gli "interventi di riparazione o locali" (cap. 8.4.1 delle NTC 2018) rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR. Come ormai è chiaro, gli interventi locali ammessi ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali sono quelli che privilegiano lo sviluppo di meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche attraverso l'introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria.

Interventi ammissibili

La Commissione per il monitoraggio del sismabonus fornisce anche un elenco esemplificativo e non esaustivo degli interventi ammissibili:

  • interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all'aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell'azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
  • interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.);
  • interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l'inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale".

L'unità strutturale

Viene anche chiarito che gli interventi di miglioramento (cap. 8.4.2 delle NTC 2018) e adeguamento (cap. 8.4.3 delle NTC 2018) e, conseguentemente, le verifiche di sicurezza da effettuare, dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale, individuata con le modalità indicate dalle NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l'intera unità strutturale. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l'introduzione di distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC 2018 e relativa Circolare applicativa, si richiama in particolare l'attenzione a quanto riportato, in merito, al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 di quest'ultima".

Il caso di specie

Nel caso di specie, in cui l'Istante risulta essere comproprietario di un edificio sito in un centro storico, fermo restando che sono agevolabili esclusivamente gli interventi, in quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, realizzati sulle parti strutturali dell'intero edificio, nell'ambito della fattispecie rappresentata spetterà al professionista incaricato valutare, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28 febbraio.2017, n. 58, e delle linee guida ad esso allegate, se gli interventi antisismici prospettati possiedano i requisiti per essere considerati "interventi di riparazioni o locali", l'individuazione di una "unità strutturale" secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) ed ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere progetti di intervento su una porzione di edificio in autonomia rispetto all'edificio considerato nella sua interezza.

Al ricorrere di tali presupposti e nel rispetto di tutte le ulteriori condizioni, limiti ed adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, l'Istante per i suddetti interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico sulle parti strutturali dell'edificio avrà diritto a fruire del Superbonus di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.



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