Superbonus 110%: chiarezza e tempistiche più ampie sono la vera semplificazione

di Gianluca Oreto - 05/05/2021

Déjà vu, sembra essere tornati a inizio maggio 2020 quando le prime bozze dell'ormai noto Decreto Rilancio avevano previsto una misteriosa detrazione fiscale del 110% e tutto il settore dell'edilizia era in trepida attesa di conoscerne nel dettaglio i contenuti.

Superbonus 110%: 139 giorni di passione

Quando il 19 maggio 2020 è arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tutti ci siamo resi conto della potenza di questo bonus fiscale che oltre a mettere in gioco un'aliquota senza precedenti, ha istituzionalizzato lo sconto in fattura e le cessione del credito senza limiti. Quest'ultime certamente il motore di tutta la misura fiscale.

Peccato, però, che la scelta dello strumento legislativo (il Decreto Legge) abbia costretto l'intero comparto a ben 139 giorni di passione prima che le buone intenzioni del Decreto Rilancio si concretizzassero con la pubblicazione prima della legge di conversione e poi di tutti i provvedimenti attuativi dei Ministeri e dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%: la nuova semplificazione

Arrivati a maggio 2021, dopo 6500 interpelli all'Agenzia delle Entrate, chiarimenti dell'Enea e dello stesso Governo, ci si è resi conto che per poter far decollare il superbonus è necessario semplificare alcune procedure, definire meglio alcuni punti oscuri ed estendere l'orizzonte temporale oltre quanto previsto.

Una semplificazione che dovrebbe arrivare entro questo mese con la pubblicazione di un nuovo Decreto Legge e che al momento sta lasciando tutti col fiato sospeso e nuovamente in attesa di capire come si evolverà il superbonus 110%.

Superbonus 110%: l'intervista al Presidente e al Vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo

Come accaduto a maggio 2020, anche oggi circola una bozza di Decreto Legge contenente le misure di semplificazione sul Superbonus. E su questa ho intervistato il Presidente, Vincenzo Di Dio, e il Vicepresidente, Aldo Bertuglia, dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo, ai quali ho posto alcune domande specifiche sulle possibili semplificazioni contenute nel nuovo provvedimento di prossima pubblicazione.

Si seguito le mie domande e le loro risposte

Domanda. La proroga del superbonus 110% all'interno del PNRR non è arrivata ma è stato previsto un decreto legge da pubblicare entro maggio che estenderà l'orizzonte temporale e modificherà/semplificherà molti adempimenti. Qual è il vostro punto di vista?

Risposta. Il primo decreto legge che ha introdotto il cosiddetto Superbonus e Sismabonus 110% risale al 19 maggio 2020; nell’agosto del 2020, con la sua trasformazione in legge e con le modifiche di cui al decreto-legge n. 104/2020 (Decreto Agosto), è stato profondamente modificato e gli articoli 119 e 121 sono stati completamente riscritti; negli emendamenti del dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021) sono stati introdotte altre ulteriori modifiche. Ora si annunciano per fine maggio ulteriori variazioni/semplificazioni.

Si parla continuamente di proroghe ma allo stato attuale possiamo contare ragionevolmente sul termine di fine dicembre 2021. Gli interventi da fare in un grande edificio di edilizia residenziale richiedono molti mesi e non è possibile fare programmazione sull’incertezza.

La vera semplificazione auspicabile è la chiarezza della norma e dei tempi.

Domanda. Il PNRR ha visto nella valutazione della legittimità degli immobili una delle principali cause che hanno bloccato e rallentato molti interventi. Secondo voi è questa la problematica principale?

Risposta. Con il D.P.R 380/2001, ed in Sicilia con il suo recepimento introdotto con la legge 16 del 2016, in quasi tutti i procedimenti i professionisti sono chiamati ad asseverare la conformità delle opere a tutta la normativa edilizia vigente (e non solo a quella strettamente urbanistica, ma anche antincendio, antisismica, igienico sanitaria ecc.). La legge n. 77/2020 non ha introdotto alcuna maggiore severità, anzi ha cercato di mitigare l’effetto delle leggi vigenti introducendo talune precisazioni (purtroppo poco chiare e che ammettono interpretazioni contrastanti).

Dal lontano 1996 e poi con il DPR 380/2001 si è previsto che non ci possono essere contributi dello Stato su immobili non conformi. Dunque anche in questo senso non si tratta di novità introdotte con la legge 77/2020.

Eppure dal 1996 abbiamo consegnato al consulente le spese per i lavori condominiali o per la ristrutturazione del bagno della nostra casa, senza chiederci se effettivamente potevano essere portate in detrazione e se il nostro immobile o il nostro edificio fosse conforme.

Cosa è cambiato? Nulla, ma solo adesso stiamo facendo attenzione. Il faro della comunicazione sui social e sulla stampa ha illuminato la questione.

Il Superbonus è un’occasione per aprirsi gli occhi sugli abusi presenti nelle nostre case e sulla possibilità di mettersi in regola, possibile in molti casi. Un’occasione positiva per noi tutti che si deve evitare di fare diventare una nevrosi ed una lotta tra condomini.

Gli abusi hanno rallentato il Superbonus? No, perché le imprese ed i professionisti di fronte alle tante richieste hanno scelto quelle con meno problemi. Il rallentamento è dovuto alle lungaggini dei procedimenti amministrativi (fare un cappotto in CILA o SCIA richiede gli stessi documenti necessari per tutti gli altri procedimenti edilizi) ed alla complessità delle procedure bancarie senza le quali l’impresa non ha possibilità di iniziare i lavori poiché la legge non consente anticipi.

Domanda. Il nuovo decreto legge, sempre se ne saranno confermati i contenuti, prevede che tutti gli interventi relativi all'isolamento termico a cappotto che non prevedano una modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico Edilizia. Credete che questo servirà a velocizzare il processo?

Risposta. Non vedo come un intervento con la tecnica “cappotto” possa non modificare le facciate e le coperture, almeno che la legge stessa non specifichi che “ai fini dell’applicazione della legge 77/20 gli interventi sulle facciate e sulle coperture con la tecnica “a cappotto” non costituiscano modifica alle facciate o alle coperture”.

Trovo corretto che venga chiarito il significato del comma 13-ter “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferite esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”. L’ultimo periodo dovrebbe cambiare in “sono riferite esclusivamente alle parti comuni interessate dagli interventi”.

Questa interpretazione renderebbe molto più semplice l’applicazione delle agevolazioni e risponderebbe del principio di non eseguire opere agevolate su elementi abusivi che potrebbero essere oggetto di demolizione e ripristino con un evidente danno per lo Stato.

In linea di massima non ritengo corretto che delle opere sostanziali, come il cappotto applicato alle pareti verticali dell’edificio, siano ricondotte all’edilizia libera. Troverei più corretto che si intervenga con una CILA semplificata, limitata alla valutazione dei soli prospetti su pubbliche vie o piazze su cui si interviene e ad una relazione tecnica sugli impianti (ex legge 10). Occorrerebbe evitare, inoltre, che questo tipo di interventi costituisca motivo di una nuova SCA.

Domanda. Viene prevista una modifica dell'art. 119, comma 13-ter relativo alla valutazione dello stato legittimo. Viene anche aggiunto il seguente comma 13-quater "in presenza di domande di condono edilizio ancora inesitate, l’accesso agli incentivi di cui al presente articolo è consentito previa asseverazione giurata, prestata da tecnico abilitato diverso da colui che aveva assistito il richiedente in fase di domanda di sanatoria, circa la sussistenza dei requisiti onde ottenere un positivo riscontro ad opera delle competenti amministrazioni comunali. in caso di definitivo rigetto della istanza di condono edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla amministrazione comunale alle amministrazioni competenti, ai sensi del presente articolo, per la revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate". Qual è il vostro giudizio?

Risposta. Il problema delle costruzioni per cui è stata presentata istanza di condono ancora non esitata è reale e di proporzioni molto vaste. Anche se i tempi sono relativamente lunghi è tuttavia possibile giungere a concessione e successiva SCA con procedure consolidate ed accessibili a tutti.

Se ci fosse una proroga dei tempi della legge n. 77/2020 direi che la via maestra è quella di procedere come nella prassi oggi prevista evitando voli procedurali che potrebbero porre gravi responsabilità per i professionisti e per i richiedenti che rischierebbero di essere gravati dalla revoca delle agevolazioni.

Se la proroga non verrà concessa non ritengo che la procedura prospettata costituisca una soluzione, piuttosto si deve affrontare, una volta per tutte, il problema delle pratiche di sanatoria non concluse dopo oltre 35 anni.

Domanda. In definitiva, come giudica il superbonus? Ritiene che le modifiche previste dal nuovo decreto legge potranno incidere sensibilmente ad incrementare gli interventi?

Risposta. Gli interventi si incrementeranno quando le imprese potranno essere sicure di programmare interventi per almeno tre anni, le banche cominceranno a fare il loro dovere di erogazione in tempi più contenuti, lo stato esiterà una normativa chiara e senza la possibilità di interpretazioni.

Il superbonus è una grande occasione per eseguire lavori che altrimenti non si sarebbero mai fatti. La riduzione del consumo energetico è un dovere verso il nostro pianeta e verso i nostri figli e così pure il miglioramento strutturale in quanto consente finalmente di intervenire su una edilizia ormai vecchia e bisognosa di lavori migliorativi della sicurezza e della resistenza di sue parti ammalorate e cadenti.

Ma non si deve pensare che uno o due anni di interventi sporadici possano essere la soluzione alla sconfortante situazione di degrado tecnologico e strutturale dell’edilizia privata italiana.

Dovremmo parlare di impegni finanziari stratosferici che nessun intervento agevolato potrebbe mai rendere possibili.

Occorre guardare il “sistema edilizia” in tutte le sue implicazioni procedendo con una legge quadro in cui i vari elementi, di cui le agevolazioni dello stato sono solo un capitolo, siano coordinati in un arco temporale consono a raggiungere degli obiettivi. Parliamo almeno di dieci anni, di obiettivi ben definiti, di normative chiare e integrate, di programmazione degli interventi.

Un grande effetto, tuttavia, questa legge lo ha generato: le persone stanno cominciando a percepire di vivere in abitazioni che dal punto di vista energetico sono dei colabrodo e che dal punto di vista strutturale, in tanti casi, sono in condizioni precarie.

Da questa consapevolezza deve partire l’attenzione di tutta la politica verso i problemi che riguardano elementi fondamentali e quotidiani del nostro vivere come la casa in cui abitiamo.

La transizione ecologica di cui tanto si parla è fondamentalmente un modo di essere, un passaggio mentale dall’epoca dello spreco a quella della conservazione delle risorse.

Ringrazio i colleghi per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni commento.



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