Superbonus 110% e infissi: ammessa la modifica delle dimensioni?

di Donatella Salamita - 30/04/2021

Ammessa alle detrazioni fiscali di cui al Decreto Rilancio la modifica delle dimensioni delle aperture, così come la diversa collocazione rispetto alla preesistente. Lo conferma l’analisi improntata sul diretto raffronto tra le normative nazionali e le opere medesime, raffronto propedeutico per la molteplicità e l’articolazione dei requisiti che ammettono l’accesso al Superbonus 110%, ripetutamente chiariti, modificati ed innovati, più concretamente, formalizzati nei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ed in ultimo dell’ENEA durante l’audizione del 28/04/2021 in Commissione Attività Produttive alla Camera.

Superbonus 110% e infissi

Vigente la più recente normativa che va ad intersecarsi in maniera netta nella disciplina degli interventi di demo-ricostruzione, emanata per semplificare le procedure edilizie, convoglia taluni interventi, già classificati nella nozione “nuova costruzione” in quelli di “ristrutturazione edilizia”, è la Legge n. 120/2020 di conversione, con modifiche, del “Decreto Semplificazioni” che all’art. 10 rivisita la disciplina di cui all’art.3, c.1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), non più nuova costruzione ma ristrutturazione edilizia anche dove incrementata la volumetria. Riconosciute variazioni della sagoma, dei prospetti, delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche rispetto al fabbricato demolito, ivi compreso lo spostamento dell’area di sedime, riforma nata per implementare la promozione della rigenerazione urbana, dell’accessibilità degli edifici, dell’installazione degli impianti tecnologici e di efficientamento energetico, controcorrente rispetto alla precedente versione volta a riconoscere le sole innovazioni dovute ad adeguamenti alla normativa antisismica.

Le modifiche al Testo Unico Edilizia

Con la stessa Legge n. 120/2020 vi è l’addizione all’art. 2-bis del Testo Unico Edilizia, già precedentemente ampliato dal Decreto “Sblocca Cantieri”, relativamente alle deroghe delle distanze tra fabbricati, è ora il comma 1-ter a disporre per gli interventi di demo-ricostruzione da effettuarsi in lotti aventi dimensioni che non permettono lo spostamento dell’area di sedime per mancato rispetto delle distanze minime, la ricostruzione mantenendo, comunque, le distanze preesistenti, subordinando ad esse gli ampliamenti in cubatura. Ai fini della legittimità urbanistico-edilizia viene consentita la trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in luogo della richiesta del Permesso di Costruire o della SCIA in alternativa, semplificando l’iter amministrativo per poter riedificare.

Superbonus e Testo Unico Edilizia

Collegando la sopra richiamata norma il termine di ricostruzione dei manufatti edilizi con la fruizione del Superbonus 110% si evince il legislatore ponga una determinata condizione nel riconoscimento, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, circa la classificazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione nella nozione della ristrutturazione edilizia e non più in quella di nuova costruzione che impedirebbe, in assoluto, il godimento degli incentivi fiscali.

Sposando, quindi, l’aspetto urbanistico-edilizio con le disposizioni sul Superbonus 110%, in particolare art. 119 della Legge n. 77/2020 relativamente alle agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica veicoli elettrici, occorre estrapolare le condizioni limite e le prescrizioni che caratterizzano l’incentivazione “potenziata”, la quale richiede un’accuratissima applicazione, minuziosa e prettamente dedicata.

Superbonus 110%: è possibile modificare le dimensioni delle superfici finestrate

Oggetto di trattazione nel presente è, in particolar modo, la questione legata alla possibilità di poter modificare le dimensioni delle superfici finestrate negli interventi di demolizione e ricostruzione dell’involucro edilizio o più esattamente su quali parametri sia ammessa la medesima.

Entrando nel merito delle agevolazioni fiscali riguardanti gli infissi ed i loro componenti è l’art. 14 del D.L. n. 63/2013, convertito, con modifiche dalla Legge n. 90/2013, a determinare le detrazioni per le spese effettuate se migliorata la prestazione energetica dell’edificio, lavorazione che, nell’ambito del Superbonus, è trainata laddove effettuata contestualmente ad almeno uno degli interventi definiti “trainanti”, quali l’isolamento termico delle superfici verticali, orizzontali ed inclinate e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, comma 1 lett. a), b) e c) dell’art. 119 della Legge n. 77/2020, ne diviene le opere inerenti gli infissi, eccetto nella ristrutturazione agevolata con aliquota ordinaria, non siano “trascinate” dagli interventi di cui al Supersismabonus, c.4 dell’art.119.

Ai fini della riqualificazione energetica subentra, quindi, la presenza dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) riferito alla fase antecedente l’inizio dei lavori, se l’immobile è dotato di impianto termico ed in base alla sua categoria catastale e destinazione d’uso edilizia, garante è l’APE ricondotto agli interventi ultimati in riferimento alle caratteristiche dell’edificio ricostruito che, rispetto al precedente, deve migliorare di due classi energetiche.

Nei casi in cui oggetto di demolizione sia, invece, un rudere privo di attestato il nuovo involucro edilizio deve obbligatoriamente possedere classe energetica in fascia A.

Gli infissi rientrano tra gli elementi concorrenti al miglioramento della prestazione energetica globale del fabbricato, è questo un primo dato certo che, nato dall’applicazione diretta della norma, conferma sia possibile modificare le dimensioni delle aperture, è, difatti, sufficiente ricondursi al rudere, unità collabente, dotato, ad esempio di un accesso e due finestre che, ricostruito, assume una veste del tutto diversa.

Cosa sono gli infissi

Parlare di “infissi”, in termini di elementi detraibili o assoggettati alle opzioni sconto in fattura e cessione del credito, anche cumulativamente, comporta comprendere finestre, scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti ed elementi accessori, portoncini d’ingresso e lucernari, solo se la sostituzione o l’installazione avviene contestualmente a quella degli infissi o del solo vetro, con esclusione di porte interne e zanzariere.

Un aspetto congiunto alle agevolazioni comporta collocare gli infissi dove delimitanti volumi riscaldati isolati e protetti da fonti fredde provenienti dall’esterno o da altri ambienti non riscaldati, nell’osservanza dei requisiti di trasmittanza termica Uw il cui valore deve essere uguale o inferiore a quello disposto dalla norma settoriale specifica, il D.Lgs. n. 192/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 48/2020.

Nella fruizione del Superbonus 110% è, quindi, ammesso variare dimensioni dei vani apertura nei soli interventi di demolizione e ricostruzione, diversamente vanno mantenute estensioni e allocazioni preesistenti, uniche eccezioni riguardano le tolleranze costruttive nei limiti del 2% di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, o motivi tecnicamente dimostrabili, tra i quali la realizzazione del rivestimento a cappotto delle superfici opache dell’involucro edilizio o fattori legati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le casistiche ammesse alla variazione della superficie finestrata

In relazione agli interventi in oggetto vanno distinte due casistiche che consentono ampliare o diminuire la superficie finestrata, oltre che la nuova installazione , ovvero:

  1. demolizione e ricostruzione realizzata cumulativamente ad interventi di efficientamento energetico secondo cui la sostituzione degli infissi si classifica tra le opere “trainate”;
  2. demolizione e ricostruzione ed interventi di ristrutturazione edilizia agevolati al 50% ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lett.i) del TUIR.

Diversamente nei soli interventi di efficientamento energetico agevolati con aliquota ordinaria o del 110%, non è consentito agevolare la voce se l’infisso in sostituzione non possegga medesime caratteristiche del preesistente, oltremodo per quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica, con detrazione del 65%, resta ferma la condizione circa il miglioramento di due classi energetiche.

Con l’emanazione del D.Lgs. n. 48/2020 sono stati imposti ulteriori vincoli come da dettato dell’art. 7 al comma 1-ter che testualmente recita “ […] sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. […] sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti”.

I limiti di spesa e la tempistica per la sostituzione degli infissi

Il tetto massimo di spesa ammesso per gli interventi inerenti infissi e loro componenti è pari ad € 60.000,00 ai sensi dell’art. 14 D.L. n. 63/2013, negli interventi Superbonus 110% viene frazionato per l’indice “1,1”, computandolo nell’importo complessivo di €54.545,00.

Ulteriore fattore da tenere in considerazione è la tempistica nell’esecuzione dei lavori è, difatti, obbligatoria la rimozione e la collocazione dei nuovi infissi contestualmente alla effettuazione degli interventi trainati, in quanto se ultimati questi ultimi l’incentivo non potrà godere dell’aliquota del 110% ma scatterà la fruizione del 50% se ristrutturazione o del 65% se riqualificazione energetica.

Nel contesto del Superbonus 110% subentra, anche, l’imposizione dei costi al metro quadrato stabiliti dal Decreto Requisiti del MISE del 06/08/2020 in relazione alla Zona Climatica nella quale ricade l’edificio ed al tipo di intervento, condizione non ricorrente nelle detrazioni ordinarie.

Nelle agevolazioni fiscali del 65% non viene, comunque, superato l’obbligo del miglioramento di due classi energetiche, con la differenza che la relativa asseverazione possa essere sostituita da dichiarazione dell’installatore che renderà le medesime informazioni della classica asseverazione, quali requisiti tecnici e congruità dei costi di cui all’Allegato A del Decreto Requisiti MISE 06/08/2020.

La congruità dei costi

In tal senso occorre precisare quanto il certificatore è, però, chiamato a trattare allegando il computo metrico ed asseverando il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, secondo criteri legati ai costi, minori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, desunti nei Prezzari Regionali o delle Province Autonome, in alternativa nei Prezzari D.E.I. , o da analisi prezzi se la lavorazione non è presente in nessuno dei due, analisi prezzi da improntare con modalità analitica “secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso” allegando relazione firmata, sarebbe questo il contenuto che la dichiarazione del fornitore dovrebbe possedere.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

A chiarimento dell’argomento l’Agenzia delle Entrate nel rispondere all’interpello n. 88 dell’8 febbraio 2021 ha aperto i confini in tema di ristrutturazione edilizia, nel caso specifico esitando un quesito che pone l’inizio lavori nel maggio 2019, periodo antecedente al decreto rilancio, in un’abitazione oggetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento. L’istante, in corso d’opera, determina voler abbinare lavori di efficientamento energetico fruendo del Superbonus 110%, interventi che al momento in cui dava inizio alle opere erano agevolati nella misura del 65%.

L’Amministrazione Finanziaria affermando l’agevolazione del 110% spetti per le opere riportate nell’art. 119 della Legge n. 77/2020 invoca le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni circa gli ampliamenti di volume, sottolineando i casi nei quali la demolizione e successiva ricostruzione rientrino tra gli interventi di ristrutturazione edilizia e siano effettuate lavorazioni agevolate con il Superbonus 110%, ammettendo, quindi, la possibilità di godere dell’incentivo se, come trattato nella prima parte del presente, risulti la classificazione di ristrutturazione edilizia dal titolo abilitativo.

L’Agenzia delle Entrate ribadisce circa il miglioramento della prestazione energetica del fabbricato come dimostrato dall'APE ante e post intervento, e nel caso di lavori iniziati prima del 1° luglio 2020 l'APE ante-operam va ricondotto alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori.

I chiarimenti dell'Enea in Commissione Attività Produttive alla Camera

Ultimo e recente intervento dell’ENEA nel corso dell’audizione del 28/04/2021 in Commissione Attività Produttive alla Camera, conferma il riconoscimento dell’agevolazione 110% per la sostituzione degli infissi se mantenute forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere o a motivi tecnicamente validi, obbligo che viene meno negli interventi di demolizione e ricostruzione, con riferimento “geometrico, dimensionale e di posizione nella situazione post opera”.



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